RELAZIONE TECNICA

Dott. Ing. Antonio Santese

 

 

7. CONSIDERAZIONI FINALI (All. VI. D) [1].
 
(pagg.84 - 114 dell'originale)

 

Esaminati gli atti di cui al fascicolo processuale, individuata la normativa di riferimento, compiuto il censimento della situazione urbanistico-edilizia esistente attorno alfa cinta muraria ed esaminata la documentazione presso i vari Enti, si espongono nel presente paragrafo le considerazioni finali relative alfe particelle per le quali sono state riscontrate situazioni critiche.

L'esposizione relativa ad ogni situazione verrà compiuta seguendo nuovamente il percorso interno ed esterno attorno alla cinta muraria già esposto per il censimento, e cioè:

- Settore 1, comprendente la zona NO, interna ed esterno alle mura, che va dal Bastione dei Frati a Porta S. Lucia (All. II);

- Settore 2, comprendente la zona NE, interna ed esterna alle mura, che va da Porta S. Lucia al bastione S. Bartolo (All. III);

- Settore 4, comprendente la zona SE, interna ed esterna alle mura, che va dal Bastione di S. Bartolo al Bastione S. Paolo(AII. IV);

- Settore 3, comprendente la zona SO, intema ed estema alle mura, che va dal Bastione di S. Paolo al Bastione dei Frati (All. V).

 

 

7.1. Percorso intemo mura.

 

Si evidenzia che tutta l'area oggetto di questo percorso è vincolata ai sensi della L. 1497/39, dal DM 27/06/69 (All. VII D) le cu motivazioni sono quelle di garantire la conservazione del caratteristico aspetto e del rilevante valore estetico e tradizionale di tutto il complesso dell'abitato di Urbino racchiuso e compreso dall'antica cinta delle mura castellane, la cui notorietà supera i contini nazionali. Inoltre l'art. 7 della stessa L 1497/39 prevede che gli immobili vincolati (intesi in questo caso come complessi di cose immobili di cui all'art.], comma 1, punto 3 della predetta legge) non possano essere distrutti o modificati arrecando pregiudizio all'aspetto esteriore.

Per ciò che riguarda invece il vincolo storico, si fa presente che questo è stato già èposto in essere con la dichiarazione di importante interesse della Regia Soprintendenza per la Condervazione dei Monumenti (All. XII), datata 12 giugno 1913, riguardante le "Mura di cinta della Città", rilasciata ai sensi dell'art. 2 della L. 364/09 (oggi sostituita dalla L. 1089/39) e notificata al Sindaco del Comune di Urbino con la seguente motivazione: " Le Mura di cinta della città di Urbino (costruite da Giambattista Comandino nelle Iª metà del secolo XVI), col Cassero fatto edificare dal Cardinale Albornoz circa il 1360 e con la Porta di Valbona ricostruita nel 1621, hanno importante interesse"

 

 

7.1.1. Settore 1 (dal Bastione dei Frati a Porta S. Lucia).

 

- Particella 282: sull'area di questa particella è presente il fabbricato in cui ha sede il pubblico esercizio denominato "OLLY Bar". Come già detto sopra la presenza di questo manufatto, non compare sul foglio catastale denominato Mappa Urbana (MU), ma è presente sulla tavola stereofotogrammetrica (vedi tavola censimento). Daui documenti acquisiti il manufatto risulta essere di proprietà del Comune ài Urbino, ma non è dato sapere in che anno sia stato realizzato. Attualmente l'Autorizzazione per il Pubblico Esercizio e per l'utilizzo dell'immobile è intestata a Carfagnini Olinto, che ne ha fatto richiesta in data 10/01/96, ottenendo un contratto di locazione in data 27/04/96. In merito al progetto per lavori di "straordinaria manutenzione ed adeguamento bagni alla L. 13/89 e DM. 236/89 e successiva variante (all. 1) presentato dalla stessa Ditta Carfagnini ed alle Concessioni Edilizie rilasciate, si evidenzia la mancanza della situazione catastale nella documentazione allegata, sostituita da uno stralcio della Tavola n° 19 "Destinazione d'uso degli edifici" della Variante PRG '83 del Centro Storico (all.2), che riporta, per il manufatto dell'Olly Bar e la relativa area di sedime, la tipologia di verde pubblico (all.3). Tale anomalia è confermata dalla mancanza dell'indicazione del manufatto nelle mappe catastali; inoltre nel contratto d'affitto stipulato in data 27/04/96 (all. 4) si rileva l'assenza degli estremi catastali dello stesso manufatto, che costituiscono "normalmente" un elemento essenziale nei rapporti giuridici che vedono coinvolti beni immobili.

Si evidenzia inoltre che la normativa del PRG (All. IX) prevede per la zona la tutela integrale per la quale sono consentiti solo gli interventi di manutenzione, risanamento e restauro dei fabbricati esistenti e che, analizzando attentamente le tavole della Variante PRQ '83 del Centro Storico (All. X), il manufatto che stiamo analizzando viene considerato come segue:

- Tav. n°16 "Classificazione tipologica degli edifici": non viene affatto classificato;

- Tav. n°17 "Trasformazioni morfologiche del Centro Storico": edificio novecentesco di nuovo impianto;

- Tav. n°l 8 "Destinazioni d'uso dei piani terra": servizi pubblici;

- Tav. n°19"Destinazioni d'uso degli edifìci": verde pubblico;

- Tav. n°20 "Destinazioni d'uso degli spazi scoperti": verde pubblico;

- Tav. n°22 "Modalità d'intervento": demolizione (all.5).

 

Tutto quanto sopra detto porta a pensare che il manufatto ora sede dell'Olly Bar era dì fatto esistente (almeno a partire dal 1957- 1958) come dimostra la foto aerea acquisita presso lo studio fotografico FOTOMERO di Urbino (foto n°1)), ma giuridicamente non regolarizzato e pertanto le concessioni rilasciate assumono il carattere dì atti mirati a sanare una situazione esistente, in un area dove questo non è consentito ed in contrasto con la Variante PRG '83 che, alla Tav. n°22, ne prevede fa demolizione.

Inoltre la rete di protezione al retrobottega che, partendo proprio dalla porzione di stabile più vicina alle Mura (ca. 3 mt) ed arrivando fino alle stesse, ne impediscono totalmente la possibilità di libero camminamento.

 

Nella vicenda esposta sono pertanto ipotizzabili la violazione delle norme urbanistiche e la violazione delle previsioni di cui all'art.7 della L. 1497/39, esistendo i presupposti della modificazione con pregiuzizio dell'ambiente di alto valore tutelato, stante la previsione della Variante PRG '83 del centro storico indicante la demolizione del manufatto in questione.

 

Particella 1992: Su quest'area insiste un torrino radio mobile dell'allora SIP installato su un traliccio metallico e posto sul tetto del fabbricato in muratura che ospita gli impianti, posizionato a sua volta in prossimità delle mura. L'ingresso alla zona delle Mura è impedito da un cancello metallico che chiude il varco esistente tra lo stesso edificio e il muro di recinzione delle particelle 38 (foto n° 1). Vi è da specificare che la zona retrostante al fabbricato non è stata ispezionata a causa della presenza del cancello, ma dal rilievo aerofotogrammetrico (vedi tavola del censimento) si è potuto constatare che, nel punto più vicino, lo stesso fabbricato è posto a meno di un metro dalle Mura.

Per la corretta identificazione della vicenda occorre precisare che il Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 197 del 3.11.89, prevede all'art.60, comma 1, lettera 3c, delle Norme Tecniche Attuative (NTA) l'esenzione dalle prescrizioni di base previste dallo stesso P.P.A.R., per le opere, tra l'altro, di interesse pubblico realizzate dalla Sip, previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli artt.63 bis e ter delle stesse NTA. Agli atti acquisiti dallo scrivente risulta presente l'autorizzazione paesistica (D.G.C. n° 501 del 30/04/91) (all. n°1) di cui all'art.7 della 1497/39, il cui rilascio, ai sensi dell'art.63 delle NTA del PPAR, è vincolato al rispetto dei contenuti del piano stesso, assolutamente mai menzionato nella stessa relazione. Risultano inoltre assenti i documenti di verifica e dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale, di cui agli artt. 63 bise ter espressamente richiesti per le opere Sip, dall'art.,60 sopra citato, come peraltro confermato dal parere della Regione Marche, Servizio Urbanistica, datato 30/05/94, acquisito dallo scrivente negli atti relativi alla pratica comunale ( all. n° 2). E' ipotizzabile quindi la violazione delle norme di tutela citate del PPAR, in particolare dell'art. 63 in merito all'autorizzazione paesistica, e di conseguenza dell'art. 7 della L. 1497/39, essendo la zona sottoposta al vincolo di cui al DM 27/06/69.

 

Si precisa che gli argomenti finora trattati riguardano il solo torrino, mentre il fabbricato e il traliccio soprastante erano già esistenti prima del 1991. Lo scrivente non è attualmente in possesso di alcun documento che certifichi l'anno di costruzione del fabbricato, ma, ad una analisi visiva, sembra che lo stesso sia di recente costruzione. Tuttavia la sua presenza non è segnalata sulla mappa catastale ma è presente sulla mappa del rilievo aerofotogrammetrico. Inoltre in tutte le tavole di Variante PRG '83, approvato nel dicembre dell'85, l'edificio in questione non risulta essere presente ed in particolare nelle tavole 1 8 e 20 (all. n° 4), l'area di sedime dell'edificio è destinata a "percorsi misti". Essendo quindi il manufatto "assente' "nelle tavole del PRG di cui sopra, datate giugno 1983, ma presente nulla mappa aerofotogrammetrica fornita dalla sopraintendenza datata 1995, si può affermare che lo stesso sia stato realizzato in tale intervallo temporale, in apparente violazione delle previsioni del PRG e della 1497/39, essendo la zona vincolata dal DM 27/06/69. Quanto detto è suffragato anche da una foto aerea del periodo 1957-1958, acquisita presso lo studio fotografico FOTOMERO di Urbino, nella quale il manufatto in questione non è ancora stato realizzato (foto n° 1). Tuttavia si potrebbe anche configurare l'ipotesi di una concessione in deroga ai sensi dell'art.41-quater della L1150/42 e successive modificazioni, anche se tali provvedimenti derogatori non sono stati rinvenuti dallo scrivente nell'ambito della ricerca effettuata presso gli Enti interessati.

Pur in presenza della eventuale concessione derogatoria si può comunque ritenere che sussistano i presupposti della modificazione con pregiudizio dell'ambiente di alto valore tutelato, secondo le previsioni dell'art. 7 della 1497/39; qualora invece non fosse stata rilasciata la concessione in deroga ci sarebbero anche i presupposti dì violazione delle .norme urbanistiche, stante il mancato rispetto delle previsioni del PRG.

Si tiene a precisare che, attualmente, quanto sopra esposto risulta essere suffragato dall'art.68 della L.R.34/92, dì cui si richiamino i contenuti.

 

7.1.2. Settore 2 (da Porta S. Lucia al Bastione S. Bartolo).

 

- Particelle 96, 97 e 98: frattasi dir particelle costruenti attualmente dell'unità abitativa privata posizionata al di sopra della Porta di S. Lucia. Si è già detto che la parte aggettante verso l'esterno dell'intero manufatto e quella verso via Bramante, che costituisce la spalla dì notevole spessore dell'arco di Porta S. Lucia, sono elementi costitutivi essenziali delle Mura (vedi tavola censimento delle particelle 96 e 97) e quindi sottoposti allo stesso regime giuridico, sia di proprietà che di tutela relativo alle stésse. Ciò confermato integralmente da tutte le tavole della Variante PRG '83, sulle quali sì comprende perfettamente che nella zona considerata la cinta muraria prosegue senza interruzione ed è sottoposta al vincolo di cui alla L. 1089/39 (all. n. 1) infatti l'unico documento di imposizione del vincolo di cui sopra risulta essere quello notificato dalla Regia Soprintendenza al Sindaco del Comune di Urbino nel 1913 (All. XII A), peraltro confermato dall'art. 71 della L. 1089/39, che sottopone a tutela l'intera cinta muraria. Se la porzione di Mura che stiamo considerando fosse stata già a quel tempo di disponibilità privata, la dichiarazione di importante interesse doveva essere notificata anche al privato che ne avesse avuto allora legittimo titolo, ma tale dichiarazione non è stata nè rinvenuta dallo scrivente nè tantomeno compare negli elenchi inviati dalla competente Soprintendenza (all. XII). Se invece il privato avesse acquisito la disponibilità dell'immobile dopo l'imposizione del vincolo e comunque prima dell'entrata in vigore della L. 1089/39, questa sarebbe potuta avvenire solo previe porticolari .procedure dettate dalla L.3644/09 allora in vigore. Dell'esistenza di tali particolari procedure non si è venuti a conoscenza nello svolgimento dì quest'incarico e sarebbe comunque, interessante verificarne l'esistenza. Se la disponibilità fosse invece venuta in essere dopo il 1939 ci troveremmo in una situazione di incompatibilità con quanto previsto dal vincolo di inalienabilità di cui all'art. 23 della 1089/39.

Da quanto sopra esposto, non esistendo il provvedimento di notifica al privato del vincolo e non essendoci attualmente traccia dei documenti comprovanti la legittima disponibilità del tratto di cinta muraria, si può concretamente ipotizzare che il tratto di Mura in zona porta S. Lucia appartiene al Demanio Comunale come tutto il resto della Cinta.

Come precedentemente detto, ciò è in contrasto con quanto riportato già sulla mappa catastale del 1920 e poi ancora di più aggravato dalla situazione che compare in quella attuale aggiornata al 1950 (vedi tavole del censimento della 97) che estende addirittura la proprietà delle Mura ad una porzione ancora più grande. Tale confusione risulta accentuata dal fatto che la particella 96 risulta essere intestata al Comune dì Urbino nel catasto terreni come edificio rurale, mentre nel catasto urbano tale particella risulta intestata a privati.

L'anomalia relativa alla proprietà privara delle Mura nel tratto considerato è riscontrabile le anche negli elaborati grafici del progetto di variante per "lavori di sistemazione dell'appartamento sito in via Bramante 88" (all.2), in cui sono attribuite alla proprietà Ruggeri Giuseppina in Franchi anche le Mura ed in particolare un vecchio passaggio all'interno della grossa spalla della porta, che probabilmente in antichità consentiva l'accesso alla cinta muraria.

Tuttavia nella pratica edilizia relativa ai lavori sopramenzionati si è trovato un documento (all. n. 3) in cui si specifica che il Comune contribuisce in misura. del 50% alle spese relative alla sistemazione della cinta muraria, come precedentemente concordalo verbalmente, chiaro indice questo che il Comune è effettivamente il proprietario di quel tratto di Mura. E' di fondamentale importanza evidenziare che in quésta pratica.manca il parere della Soprintendenza per i lavori eseguiti sulle mura ai sensi della L. 1089/39.

Con tale progettò è stato inoltre realizzato il terrazzo, il cui muro di confme, nefla sua parte terminale, risulta essere poggiato sulle Mura di cinta cittadine (vedi "tavola censimento della particella 98), contrariamente a quanto autorizzato con NULLA OSTA del Comune di Urbino in data 08/02/68, sulla base del progetto presentato, in cui si vede chiaramente muro deve terminare in prossimità delle Mura non sopra dì esse.

In conclusione si può affermare che le opere dì cui al progetto del 1968, interessando in più punti le Mura urbiche già sottoposte a tutela ed in particolare un vecchio passaggio all'interno della grossa spalla della Porta di S. Lucia e stante l'assenza del parere della Soprintendenza, sono state realizzate in violazione dell'art. 11 della L. 1089/39

Per ciò che riguarda la presenza del cancello posizionato sulle scale pubbliche si è potuto constatare che lo stesso è stato rimosso, anche se la sig.ra Franchi Mirti ha più volte presentato la richiesta per la reinstallazione del cancello, spostandolo, con l'ultima richiesta nei pressi dell'abitazione; la Commissione Edilizia ha espresso parere favorevole all'ultima soluzione presentata, con jl rilascio del permesso subordinato alla verifica di proprietà dell'area interessata [all. n. 4).

 

- Particelle 1920, 1924, 1925, "Porta S. Lucia". 1889. 101. 103, 117, 118, 1929: tutta la zona corrispondente all'area di queste particelle risulta essere l'unica, all'interno delle Mura, la cui fruibilità non è consentitala causa della presenza dì aree ad uso privalo (giardini) o di interesse pubblico (scuola e campi da gioco della scuola), con la presenza dell'unico Bastione dell'intera città attualmente adibito ad uso privato esclusivo.

Un particolare discorso merita la particella denominata "Porta S. Lucia" che presenta le seguenti caratteristiche:

a. La sua identificazione non è data da un numero o da una lettera maiuscola al pari delle particelle catastali intestate a soggetti privati o pubblici, bensì è da una caratteristica tipologia di denominazione utilizzata per le strade ed i luoghi pubblici, cioè con la scritta per esteso e con le iniziali in maiuscolo (vedi stralcio mappe catastali e di impianto del 1920 sulle tavola di censimento della particella n. 1923);

b. A questa particella è graffata anche l'area del Bastione S. Lucia (vedi stralcio mappe catastali e di impianto del 1920 sulle tavola di censimento della particella 1923);

e La sua presenza è evidenziata anche nella mappa identificativa delle proprietà del Comune di Urbino (All. XI)

Considerando che nella mappa d'impianto del 1920 l'area della "Porta S. Lucia" comprendeva anche le altre particelle, è concretamente ipotizzabile che l'area ora adibita ad uso privato, comprendente addirittura il bastione di S. Lucia, fosse in origine uno spazio ad uso pubblico, probabilmente collegato alla particella 96 che tuttora risulta intestata come edificio rurale al Comune di Urbino. Ciò sembra confermato dal fatto che tutte le aree aventi una tipologia dì denominazione analoga a quella in questione (strade vie, piazze è luoghi pubblici) hanno come caratteristica quella di essere aree aperte, cioè non confinate da linee chiuse, al contrario delle particelle catastali usuali caratterizzate.da confini chiusi. Appare quindi quantomeno contraddittorio che la particella sia stata graffata alla-particella 99 nella mappa del 1920 e poi alla particella 1923 nella mappa del 1950, attribuendone così un uso privato, dovendo infatti considerare la stessa particella come attinenza scoperta della 99 primate della 1923 poi e che la stessa particella compaia anche nella mappa dell'all. XI. Si evidenzia inoltre che la particella 1923 non risulta, dagli archivi catastali, intestata ad alcun soggetto.

E quindi di fondamentale importanza stabilire la legittimità sulla proprietà della particella in questione, delle particelle 1920, 1924 e 1925 in quanto comprese (nella mappa catastale del 1920) nella stessa particella e delle attinenze delle .particelle 1888 e 99, in corrispondenza delle scalette pubbliche ove la sig.ra Franchi Mirti aveva posizionato il cancello abusiyo ora tolto (vedi tavole di censimento. [attualemente c'è un cancello alla sommità delle scalette, vedi foto]

La questione assume particolare rilevanza in quanto esiste la concreta possibilità di poter ripristinare il camminamento lungo quel tratto di cinta muraria, essendo la zona non occupata da edificazioni. Infatti passando dalle scalette pubbliche di via Bramante e consentendo il passaggio attraverso le attinenze e le particelle sopra citate si può arrivare direttamente al Bastione di S. Lucia dal quale è poi possibile proseguire lungo la cinta muraria fino ai campi della scuola, identificabili con la particella 101. Da qui sarebbe addirittura possibile proseguire fino a Porta Lavagine creando opportuni percorsi atti a superare i dislivelli del terreno presenti e oggi evidenziabili dai muri di contenimento/confine delle particelle 103, 117 e 1929 (vedi tavole di censimento delle particelle).

Qualora fosse comunque verificata la legittimità dello status giuridico degli attuali aventi in uso le particelle in questione, la riapertura del camminamento sarebbe comunque possibile tramite le procedure espropriative previste dal Capo Vll della L 1089/39, onde eliminare l'assurda incongruenza di lasciar usufruire l'area del bastione di S. Lucia e la stupenda vista che da esso si può godere solo a pochi privilegiati.

A tal proposito si segnala la presenza di un progetto (All. XVI), di recente realizzazione, che ha consentito la riapertura di due camminamenti ed in particolare di quello che va da Porta S. Lucia al bastione della SS. Trinità. Tale camminamento, nella zona di Porta S. Lucia comincia proprio attraverso edifici esistenti, per collegarsi poi alle aree che prima erano adibite a verde, in un contesto quindi del tutto analogo a quello sopra riportato.

 

7.1.3. Settore 4 (dal Bastione di S. Bartolo al Bastione S. Paolo).

 

- Particella 1014. Abbiamo già detto che l'edificio insistente su questa particella, attualmente in disuso, costituiva la Casermetta della ex Barriera Daziaria ed è attualmente di proprietà della TOTAL S.l.p.a. L'edificio, classificato di tipologia ottocentesca nella Tav. 16 della Variante PRG '83 (All. n°l), risulta essere soggetto alle prescrizioni di cui all'art 21 della 1. 1089/39 con decreto del 17/08/49 notificato all'allora proprietario sig. Pianetti Giuseppe (all. n°2) ed è inserito negli edifici soggetti a vincolo monumentale di cui alla Tav. 13 della Variante PRG '83 (all. n°3) e negli elenchi degli edifici formalmente tutelati ai sensi della L. 1089/39 forniti dalla Soprintendenza ai Beni Ambientale e Architettonici delle Marche. E' irnportante sottolineare che il decreto considera l'edificio come elemento integrato nella struttura delle mura, in particolare evidenziando il fatto che lo stesso insiste su un torrione e motivando il divieto di sopraelevazione con la necessità di "evitare che sia danneggiata la prospettiva delle Mura stesse e ne siano alterate le condizioni di decoro e ambiente". Questo sembra suffragare quanto affermato dallo scrivente quando, facendo considerazioni sulla porzione di Mura aggettanti verso l'esterno delle particelle 96 e 97, si era detto che queste vanno considerate come parte integrante della cinta muraria e quindi sottoposte allo stesso sistema giuridico e di tutela, confermando la stranezza relativa alla mancanza di un provvedimento di vincolo analogo a quello dell'edificio insistente sulla particella 1014.

 

7.1.4. Settore 3 (dal Bastione S. Paolo al Bastione dei Frati)

Il camminamento interno lungo questo settore risulta essere, per la maggior parte, sgombro da impedimenti. Solo dopo aver oltrepassato Porta Valbona non è più possibile proseguire oltre, a causa della presenza di una cabina dell'ENEL e dei muri di confine contenimento delle particelle 290 e 1293.

- Cabina ENEL Questa cabina di trasformazione ENEL (foto n°l), addossandosi completamente sulla cinta muraria, ha totalmente ostruito il camminamento. Abbiamo già detto che agli atti acquisiti in Comune è presente un documento relativo al progetto della suddetta cabina, acquisito al protocollo comunale in data 12/07/57 n° 6788 (all. n°l), ma non è presente né alcun provvedimento autorizzatone né alcun parere della Soprintendenza, mentre la successiva domanda di condono, datata 26/03/86, ha riscontrato il parere negativo della Commissione edilizia (all. n°2), in quanto in contrasto con il PRG che prevede, in quel punto, un passaggio pedonale. Questo trova conferma dall'analisi delle tavole 20 e 22 della Variante PRG '83 nelle quali l'area su cui sorge la cabina è segnata come percorso pedonale (Tav. 20} (all. n°3) e l'edificio è destinato alla demolizione (Tav. 22) (all. n°4). Infatti, a ben guardare, il manufatto sede degli impianti sorge su territorio comunale, cioè proprio su via del Carmine.

Per quanto sopra detto questo manufatto è da considerarsi del tutto abusivo, in violazione di tutte le norme urbanistiche/in violazione dell'art.7 della L. 1497/39, sussistendo i presupposti della modificazione con pregiudizio dell'ambiente di alto valore tutelato ed in violazione dell'art. 11 della L. 1089/38, avendo l'opera arrecato pregiudizio alla conservazione ed integrità della cinta muraria.

Inoltre dietro alla cabina ENEL è presente un'area verde che, analizzando sia le mappe catastali che quelle aerofotogrammetriche sembra anch'essa essere di proprietà del Comune di Urbino. In realtà
pare che quest'area sia oggi in uso esclusivo dell'abitazione relativa alla particela 312. Infatti il suo attuale inquilino, posizionando dei vasi sullo stretto varco esistente fra i due fabbricati (cabina e abitazione), ne impedisce il passaggio.

Per quanto sopra detto, a parere dello scrivente, la cabina Enel va abbattuta e l'intera area (comprendendo anche l'area verde retrostante) va restituita al suo legittimo proprietario che è il Comune. Inoltre anche in questa zona esiste la concreta possibilità di ripristinare il camminamento che da questo punto consentirebbe di accedere fino alla Fortezza Albornoz; infatti creando opportuni percorsi atti a superare i dislivelli del terreno presenti e oggi evidenziabili dal muro di contenimento/confine della particella 290 (vedi tavola di censimento), procedendo secondo quanto previsto dal Capo VII della l. 1089/39 perCIò .che riguarda le.particelle 290 e 1293 e consentendo il passaggio attraverso, la vegetazione presente sull'area della particella 284 nel settore.9 (vedi tavola di censimento) si può arrivare fino al Parco"della Resisterla.

 

 

7.2. Percorso esterno mura.

 

Tutta l'area oggetto di questo percorso è vincolata, ai sensi della L. 1497/39, dai DD.MM. (All. VIII) sotto elencati, le cui motivazioni sono:

 

- D.M. 15/06/59 (da Porta Valbona alla fortezza Albornoz): "l'area come sopra circoscritta costituisce un caratteristico quadro naturale di notévole interesse per la città di Urbino, perché conserva tutt'ora l'aspetto ambientale dell'epoca rinascimentale, visibile dal Palazzo Ducale e dalla classica parteggiata del Pincetto"

- D.M. 12/12/59 (da Porta Lavagine a Porta Valbona): "la località costituisce un'attraente zona verde attorno alle mura castellane a protezione del caratteristico aspetto architettonico della città di Urbino, di valore estetico e tradizionale".

• D.M. 04/12/64 (da Fortezza Albornoz a Porta Lavagine): "lungo la strada di circonvallazione compresa in detta località è possibile godere una superba vista panoramica di ampio orizzonte, da S. Marino al mare. Inoltre la presenza della intatta cerchia delle antiche mura castellane con i torrioni, unitamente al verde delle scarpate e della campagna costituistono un complesso di effettivo valore estetico e tradizionale".

 

Come già esposto per il percorso interno, si richiamano i contenuti dell';art.7 della L 1497/39 e il vincolo storico posto in essere con la dichiarazione di importante interesse della Regia Soprintendenza per la Conservazione dei Monumenti (All. XII), datata 12 giugno 1913.

Inoltre per il percorso esterno alle mura vi è anche da considerare la nota n° 406 del 15/02/58 della Soprintendenza ai Monumenti delle Marche All. XVII), peraltro già presente negli atti del fascicolo processuale, che, per un progetto di costruzione di locali in vìa dei Morti per conto del sig. Belpassi, ne autorizzava la costruzione prescrivendo però una distanza di 3 mt dalle mura castellane. In tale atto (peraltro dovuto dalla Soprintendenza in ottemperanza delle disposizioni della L. 1089/39 /e non della 1497/39, che verrà presa in considerazione solo successivamente con il D.M.. 04/12/64) non è esattamente specificato se la prescrizione è da intendersi estesa a tutta la cinta muraria o se è valida solo per il sig. Belpassi; tuttavia il Comune di Urbino, analizzando una richiesta di autorizzazione edilizia fatta dal sig. Ciaroni Ettore per l'ampliamento di una casa in via dei Morti, ne respinge la richiesta, con nota n° 8678 del 19/09/61 motivandola con la non rispondenza a "quanto disposto dalla Soprintendenza ai Monumenti delle Marche con lettera n°.406 del 5/02/58. Questo porta a pensare, che il Comune avesse, per così dire, recepito l'atto della Soprintendènza ed intendesse estenderne la prescrizione, relativa ad un caso specifico, almeno all'area esterna a tutta la cinta muraria, sebbene lo stesso atto non fosse preciso al riguardo. Quanto detto sarà importante per le considerazioni a venire, specificando che le situazioni di Belpassi e Ciaroni saranno affrontate con maggiore dettaglio successivamente.

 

 

7.2.1. Settore 1 (dal Bastione dei Frati a Porta S. Lucia).

 

La zona del settore è vincolata, al sensi della L. 1497/39, dal DM 15/06/59 (All. VIII. A) per la parte che va dal Bastione dei Frati alla Fortezza Albornoz e dal D.M. 04/12/64 (All. VIII. C) per la parte che va dalla Fortezza Albornoz a Porta S.Lucia.


- Particella 23.

Come già detto, trattasi di area di proprietà comunale, censita nel catasto terreni come prato e rientrante nella zona F3 dell'attuale PRG [99] (adottato il 30/07/94 ed approvato il 22/04/97), che prevede

"la realizzazione di strutture di ristoro su terreno pubblico oggetto di concessione temporanea, a condizione che queste abbiano l'effettivo requisito della stagionalità e non siano adiacenti alle mura".
sull'area insiste un'attività di pubblico esercizio denominato
"Ragno D'Oro". Il fabbricato relativo a quest'attività non risulta essere presente sull'attuale mappa catastale, ma è presente sulla mappa del rilievo aerofotogrammetrico.

Il primo progetto, del 1991, riguardava la "sistemazione dì locali pubblici e scoperto denominato "Ragno D'Oro" e veniva presentato direttamente dalla società Ragno D'Oro. Su tale progetto la Commissione Edilizia si esprimeva favorevolmente con prescrizioni in data 15/10/91, a parte un membro che lo contestava considerandolo di "abbruttimento per le Mura urbiche". Tuttavia, con deliberazione n°1331 del 02/06/92, l'Amm.ne Prov.le non concedeva la prevista autorizzazione Paesaggistica, di cui all'art. 7 della L: 14978/39 (All. n°1), adducendo le seguenti motivazioni:

  • gli interventi proposti, essendo a ridosso delle mura, contrastano con l'esigenza imprescindibile della loro tutela e valorizzazione;

  • l'intervento previsto non sembra conforme alle previsioni dell'art.34 delle N.T.A. di PRG (allora vigente e diverso da quello attuale) che ammettono solo la realizzazione di “limitate attrezzature per il ristoro, ricercando in primo luogo la possibilità di riuso degli edifici esistenti”;

  • si ritiene pertanto che l'area in oggetto, in quanto "area di pertinenza delle mura", debba essere interessata essenzialmente e prevalentemente da interventi di riqualificazione paesistico- [100] ambientale ... , avendo cura di eliminare le strutture ''improprie e quelle che non risultassero autorizzate.

Occorre precisare che al momento della presentazione di questo progetto l'area in esame era già interessata dalla presenza di un manufatto in muratura (l'attuale sede del bar e delle cucine del locale), di una tettoia in struttura metallica coperta con ondulina, di un altro manufatto in muratura (oggi sede del bagni) e di un box in lamiera in prossimità dì quest'ultimo. A tal proposito la Provincia, sempre nella stessa lettera, esprimeva perplessità circa la regolarità della tettoia mancando nei suoi atti i documenti autorizzativi della stessa. Appare inoltre interessante sottolineare che, a parere della Provincia, per attrezzatura di ristoro non devono essere intesi i “ristoranti”. L'atto si concludeva con la proposta della predisposizione di un nuovo progetto, "nel quale le eventuali strutture per il tempo libero ed il ristoro, oltre ad essere aperte siano anche adeguatamente staccate (evidentemente rifacendosi alla prescrizione dei 3 mt imposta dalla Soprintendenza) dalle Mura ad esclusione dei WC pubblici per i quali la sistemazione e l'ampliamento previsto nel progetto in esame deve essere riproposto”.

Per ciò che riguarda il fabbricato in muratura oggi sede delle cucine e del bar, si può dire che lo stesso era presente sull'area già negli anni 50, come dimostra una foto aerea di proprietà dello studio fotografico Fotomero, che però lo scrivente non ha acquisito. Nulla però si sa a proposito della esatta data di edificazione, della liceità della stessa, di chi avesse eventualmente avuto titolo ad edificare e per quali scopi il manufatto sia stato edificato. Bisogna inoltre considerare altri due elementi:

  • l'edificio non è presente nelle mappe catastali (foglio 164 che risulta essere aggiornato al 1969 (vedi tavola di censimento) [101];

  • sul contratto d'affitto stipulato fra l'Amministrazione Comune le e i rappresentanti della società Ragno D'Oro si specifica che la stessa Amministrazione affitta "l'area del patrimonio comunale" relativa a questa particella, sulla quale "incide" il fabbricato in esame (All. n°2), senza specificare se anche questo appartenga al patrimonio del Comune; anzi facendo credere che non ne faccia parte e considerandolo come un elemento in più rispetto alla sua proprietà.

Questi due elementi scatenano notevoli dubbi sulla legittimità della presenza del manufatto in quell'area perché non si capisce per quale motivo colui il quale (privato cittadino e Ente Pubblico) avesse avuto la giusta posizione giuridica ad edificare non abbia poi provveduto a regolarizzare la posizione catastale dello stesso manufatto. Inoltre il fatto che lo stesso fosse già presente negli anni 50 non lo fa rientrare nel regime di tutela imposto dal DM. 04/12/64 (All.VIII.C) di recepimento della L. 1497/39; ma potrebbe farlo rientrare in quello della L.1089/39, qualora però fosse stato edificato dopo il 1913 (si tenga presente l'All. XII). In tal caso, considerando che il manufatto poggia direttamente sulle Mura, non sarebbe stato possibile erigerlo in quanto reca pregiudizio alla conservazione ed integrità della stessa cinta.

Successivamente al primo, un nuovo progetto, simile al precedente, viene ripresentato in data 31/01/94 (All. n°3), questa volta direttamente dall'Amm.ne Comunale in qualità di proprietaria dell'area, così come suggerito dall'Ufficio Tecnico Comunale. Su tale progetto si esprime favorevolmente la Soprintenderiza per quanto di competenza ai sensi delle LL. 1089/39, 1497/38 e 431/85, raccomandando che le nuove strutture lignee non vadano ad interferire con le Mura urbiche (All. n°4), senza però fare esplicito riferimento ad una precisa distanza; l'Amm.ne [102] Prov.le, parimenti e contrariamente al proprio precedente parere si esprime anch'essa favorevolmente in merito all'Autorizzazione Paesaggistica già menzionata, senza però fare alcun riferimento né alle Mura né alle norme del PRG. Anzi motiva la concessione dell'Autorizzazione con il fatto che il nuovo progetto è stato redatto tenendo conto dei suggerimenti contenuti nel precedente parere negativo.

A seguito di ciò il Sindaco rilascia la Concessione Edilizia n° 40/95.

A parere dello scrivente il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica da parte della Provincia appare in contraddizione con il precedente diniego, perchè, se è vero che il progetto è stato realizzato eliminando i tamponamenti esterni delle coperture e creando dei gazebo a struttura aperta, è anche vero che:

  • non ha tenuto conto del fatto che comunque la struttura deve essere adeguatamente staccata dalle Mura;

  • non è riferibile ad un Punto di Ristoro, ma ad un Ristorante vero e proprio, tant'è che sugli elaborati progettuali viene definito come tale e l'accesso è consentito ai soli clienti del locale e non già al pubblico.

A parere dello scrivente il progetto non può essere quindi considerato di riqualificazione Paesistico-Ambientale perchè, in un'area di pertinenza alle Mura, non è mirato alla valorizzazione delle stesse ma unicamente alla ristrutturazione ed ampliamento di un immobile, peraltro di dubbia legittima Esistenza.

Inoltre, nella relazione tecnica del progetto non vengono menzionati interventi sulle strutture murarie esistenti nonostante appaia evidente dai sopralluoghi eseguiti che le stesse strutture abbiano subito un recente rinnovo. Pertanto è lecito ipotizzare che l'intervento oggetto della concessione n° 40/95 abbia interessato anche le predette [103] strutture; questo particolare assume notevole rilevanza in quanto le strutture in muratura del Ragno d'Oro erano e sono direttamente appoggiate alle Mura urbiche e pertanto i lavori di rinnovo recentemente effettuati dovevano essere debitamente evidenziati dagli esecutori ed autorizzati dalla Soprintendenza, che si è invece limitata nel proprio parere a raccomandare che le “nuove strutture lignee non vadano ad interferire con le Mura urbiche”. E' quindi concretamente ipotizzabile la violazione della disposizione dell'art. 7 della L. 1089/39, oltreché la violazione delle norme dell'ollora vigente PRG, del precedente diniego paesistico e quindi dell'art.7 della L. 1497/39.

Il discorso relativo al manufatto in muratura va esteso anche al complesso costituito dal magazzino, dal ripostiglio e dai W.C. parimenti oggetto della stessa concessione, che poggia anch'esso sulle Mura urbiche ed in particolare sul Bastione della SS. Trinità.

 


7.
2.2 Settore 2 (da Porta S. Lucìa ai Bastione S.Bartolo).

 

La zona del settore è vincolata, ai sensi della L. 1497/39, dal D.M. 04/12/64 (All. VIII. B) per la parte che va da Porta S. Lucia a Porta Lavagine e dal D.M. 12/12/59 (All. VIII. B) per la parte che va Porta Lavagine al Bastione S. Bartolo.

  • Particella 24.
    L'area, che comprende tutta la zona attorno al Bastione di S. Lucia e si estende fino a Porta Lavagine, risulta essere di proprietà comunale, ricade in zona F3 di PRG (aree verdi inedificabili limitrofe alle Mura, da sistemare dal punto di vista paesaggistico, (All. IX. A e B) ed è caratterizzata dalla presenza, nelle immediate adiacenze della stessa Porta, di un parcheggio comunale (vedi tavola del censimento). Pertanto la destinazione attuale non risulta consona alle previsioni del PRG che prevede con la tipologia F 12 una [104] zonizzazione specifica per le aree di parcheggio ad uso pubblico (All. IX. B). La restante area è attualmente a verde.

Le particelle seguenti sono tutte posizionate in via dei Morti (Strada Comunale dei Canonici sulla mappa catastale) e fanno parte della zona F4 del PRG attuale, che le classifica come "aree perimetrali e fronteggianti le Mura, edificate. Sono destinate ad interventi di riqualificazione paesaggistica come previsto per le zone F3; fino all'esproprio da parte della P.A., sui fabbricati esistenti sono consentiti i soli interventi manutentivi e mutamenti d'uso compatibili con l'attuale consistenza (parte aggiunta a seguito di osservazioni)" (All. IX. A e B).

  •  Particella 71 (zona F4 di PRG). Attualmente questa risulta essere un'area scoperta, collocata all'inizio della via dei Morii (Strada Comunale dei Canonici sulla mappa catastale), intestata ai sig.ri Federici Enrico e Migliardi Maria ed adibita a parcheggio.

  • Particella 156 (Zona F di PRG). E' costituita da un fabbricato prossimo alle mura, utilizzato come sede della Croce Rossa (vedi tavola di censimento). La particella risulta suddivisa in almeno tredici subunità, di cui solo nove intestatari sono presenti nell'archivio. Il passaggio lungo le Mura, desumibile anche dalla pianta catastale, risulta ostruito in quanto adibito a parcheggio delle ambulanze (vedi tavola di censimento) e chiuso da un cancello direttamente agganciato alle stesse.

  • Particella 158 (zona F4 di PRG)., Per l'edificio insistente sull'area di questa particella si evidenzia la non congruenza tra quanto risultante dagli archivi catastali (che intestano la particella allo IACP) e i [105] documenti acquisiti dallo scrivente in Comune (che ne attribuiscono la proprietà ai sig.ri Federici Enrico e Migliardi Maria).
    Tra i documenti acquisiti è presente l'Autorizzazione Edilizia n° 18/94 del 16/02/94 (all. n°l) con la quale è stato consentito ai predetti proprietari un cambio di destinazione d'uso per il fabbricato, da residenza ad uffici (peraltro ora adibiti a sede della CGIL) in una zona che, l'allora vigente PRG, classificava con la tipologia B4 (zona di completamento di interesse ambientale con previsione di parcheggi, per la quale era prevista la demolizione dei fabbricati. L'Autorizzazione concessa appare quindi in contraddizione con la destinazione finale prevista per la zona dall'alloro PRG; infatti solo quello attuale prevede per la zona in questione, in attesa dell'esproprio, la possibilità di mutamenti d'uso compatibili con l'attuale consistenza.
    Il passaggio lumgo le Mura risulta completamente ostruito da costruzioni posticcie (tettoia in eternit)" (vedi tavola dì censimento) "addossate" alle mura, la cui regolarità non è stata riscontrata da alcun documento. In particolare una parte di queste costruzioni è costituita da un locale W.C. evidenziato anche nella planimetria progettuale consegnata al Comune dai proprietari (All. n°2) ed allegata alla richiesta dì autorizzazione per lavori dì straordinaria manutenzione, datata 28/02/87 e posizionato a soli 50 cm dalle mura. Quest'ultimo spazio è stato poi chiuso con un ulteriore tamponamento in muratura addossato alle mura. Le costruzioni posticce possono essere considerate a tutti gli effetti abusive (in particolare per il W.C. questo è comprovato dalla sua assenza sulle planimetria di cui al progetto del 1993 (All. n°3)) e, andando ad incidere ìdirettamente sulle Mura Urbiche e mancando il parere
    [106] specifico della competente Soprintendenza, violano le prescrizioni della L. 1089/39 e della L .1497/39 (essendo la zona tutelata anche dal D.M. 12/12/59). Si rende quindi necessario l'abbattimento, onde consentire la riapertura del camminamento esterno alla cinta.
    Inoltre il corpo principale dell'edificio risulta essere ad una distanza dalla stessa cinta pari a soli 1.80 metri in contraddizione alla prescrizione n° 406 del 15/02/58 della Soprintendenza ai Monumenti delle Marche, qualora lo stesso fosse stato edificato dopo il 1958.

  • Particella 157 (zona F4 di PRG). Sull'area insiste un fabbricato adibito a officina elettrauto di proprietà di Franci Anna Maria e altri. Agli atti sono presenti due elaborati grafici di cui il primo, allegato alla domanda di condono del 1986 di Franci Anna Maria e non ancora definita, è relativo ad un ampliamento di circa 20 mq, aggettante verso le mura, sul retro dell'esistente fabbricato (All. n° 1) ed il secondo del 1996 è relativo ad un progetto di lavori di straordinaria manutenzione per lo stesso edificio e per quello preesistente (All. n°2), presentato dal sig. Mercantini Franco affittuario del locale. Dall'esame di questo secondo elaborato risulta che, rispetto al primo, sono stati compiuti ulteriori lavori ed in particolare è stato realizzato un muro di confine che si spinge in adiacenza delle Mura. E' importante sottolineare che tali lavori, pur riguardando un manufatto non ancora sanato, vengono autorizzati da un punto di vista ambientale (All. N. 3) e per di più senza che la Soprintendenza abbia nulla da eccepire in particolare a riguardo del muro di confine.
    In merito alla distanza del manufatto dalle Mura risulta, da una dichiarazione del titolare, che. lo stesso è stato ultimato nel 1957, quindi prima dell'imposizione del vincolo ambientale e prima della
    [107] prescrizione sui tre metri della Soprintendenza, mentre la realizzazione del muro di confine non compresa nella domanda di condono, si è attuata sicuramente dopo il 1987 e quindi in violazione dell'art. 11 della L 1089/39 e dell'art.7 della 1497/39, essendo stata rilasciata l'Autorizzazione Ambientale n° 1 del 23/01/96 che non tiene conto della presenza dello stesso muro. Pertanto, onde consentire la riapertura del camminamento esterno alla cinta, occorre che tale barriera abusiva venga eliminata.
    Inoltre appare quantomeno strano che la Soprintendenza prenda atto delle determinazioni favorevoli dell'Amm.ne Comunale senza nulla obiettare sulla presenza ben visibile anche dagli elaborati grafici del manufatto in questione.

  • Particella 26 (zona F4 dì PRG). E costituita da un edificio di proprietà dì Ciaroni Ettore (vedi tavola censimento) con annesso garage non autorizzato (All. n°1). L'autorizzazione viene più volte negata dall'Amm.ne Comunale (All. n°2), che recepisce la nota n° 406 del 15/02/58 della Soprintendenza di Ancona. Tuttavia il garage, oltre che essere stato realizzato (sicuramente dopo il 1961, data dell'ultimo diniego dell'Amm.ne Comunale), è ancora presente e l'edificio è stato ulteriormente ampliato realizzando un ulteriore annesso, non riportato in alcuna documentazione, :che "attaccandosi" direttamente sulle Mura, ha totalmente ostruito il passaggio lungo le stesse (vedi tavola "censimento).
    Pertanto sia il garage che l'ulteriore ampliamento, risultando totalmente abusivi ed in violazione dell'art. 11 della L 1089/39 e dell'art.7 della 1497/39, devono essere demoliti. [108]

     

  • Particella 134 (zona F4 di PRG). La particella è costituita da un edificio di proprietà di alcuni componenti della famiglia Belpassi (vedi tavola censimento). Non è stata rinvenuta per tale edificio alcuna documentazione tecnica, a parte la nota n° 406 del 15/02/58 (All. XVII), peraltro già agli atti del fascicolo processuale, in cui viene prescritta dalla Soprintendenza la distanza di tre metri dalle mura.
    Tuttavia, trovandoci di fronte ad una situazione del tutto simile a quella di Ciaroni Ettore sopra esposta, e cioè con la presenza dì un locale con terrazza posto sul retro dell'edificio molto vicino alle mura con l'aggiunta di un ulteriore annesso, adibito a garage completamente "attaccato" alle Mura e considerando che la disposizione dei tre metri di distanza dalle Mura della Soprintendenza è stata proprio impartita per un componente della famiglia Belpassi, si può ragionevolmente affermare chew le opere in questione sono state abusivamente realizzate, violano l'Art. 11 della L. 1089/39 e l'art. 7 della L. 1497/39 e pertanto vanno demolite.

     

    Particella 190 (zona F4 di PRG) (vedi tavola censimento). La situazione di questo edificio può essere considerata di particolare gravità, perché i manufatti posticci realizzati (ivi compreso anche il fabbricato adibito a garage posizionato a cavallo del confine tra questa particella e. là 188) interessano direttamente la cinta muraria sembrando, ad una analisi visiva effettuata da via delle Mura, strutturalmente collegati con la stessa arrecando pregiudizio alla sua integrità e conservazione.
    Considerando che la tipologia di edificazione dei manufatti posticci è del tutto simile a quella di cui alla seguente particella 191, percui l'Amm.ne Comunale ha emesso diniego al rilascio della concessione in sanatoria richiesta, in quanto l'intervento risulta "in  [109]  contrastò con i vincoli di tutela ambientale del centro storico e di tutele del complesso monumentale delle Mura cittadine", è possibile affermare che le stesse sono state realizzate in totale violazione delle norme urbanistiche ed in violazione delle LL. 1089/39 e 1497/39, in quanto di fattura posteriore all'anno di imposizione del vincolo ambientale (1959) e pertanto vanno demolite.

     

    - Particella 188 (zona F4 dì PRG). Le proprietarie di tale particella risultano essere Marisa e Valeria Di Paoli .
    Dall'esame della pratica di condono edilizio n° 1485/86, si è potuto constatare che la porzione di fabbricato retrostante l'edificio principale è stato oggetto della concessione edilìzia in sanatoria n° 111 dell'8/7/99 (All. n°1), mentre a seguito di sopralluogo si è potuto stimare che lo tesso ha una distanza dalle mura pari 1,50 mt circa e quindi ben al di sotto delle prescrizioni impartite prima dalla Soprintendenza al Sig. Belpassi e poi dalla stessa Amm.ne Comunale anche al Sig. Ciaroni Ettore, al quale è stata negata la possibilità di edificare al di sotto dei tre metri di distanza dalle Mura, la sezione A-A e le planimetrie dell'edificio allegate alla domanda di condono non evidenziano invece minimamente la presenza delle Mura Urbiche e quindi non fanno alcun riferimento alla distanza dalle stesse (all.2).
    Pertanto il rilascio di tale concessione appare in contraddizione con i principi di imparzialità della Pubblica Amm,ne; sembrerebbe quasi che il Comune aggiri il problema della distanza proprio perchè questa non è riportata ufficialmente sulle planimetrie di cui sopra.  Inoltre non risulta presente agli atti il parere della Soprintendenza per l'esercizio dei poteri di annullamento di cui al 5° comma dell' Art. 1 [110]
    della L. 431/85. Si precisa che attualmente, ai sensi dell'art.5, comma 1 della LR. 34/92 in materia di urbanistica, e con l'entrata in vigore del PRG comunale adeguato al Piano Paesistico Regionale, avvenuta il 14/06/97, le competenze in materia di rilascio di autorizzazione paesistica ex art.7 della L 1497/39 sono dell'amministrazione comunale.
    Oltretutto ancora dietro alla .porzione di edificio condonato
    è presente un ulteriore ampliamento "aderente alle Mura"  non riportato su alcun documénto, (foto n°l)che conferma per il caso specifico, la mancanza totale di controllo da parte dell'Amm.ne Comunale. Pertanto,  considerando  anche  l'analogia  di  questa  situazione  con quelle  dell'intera   via   dei  Morti,   a   parere  dello  scrivente l'abuso condonato e l'ulteriore ampliamento retrostante andrebbero demoliti, in quanto in violazione dell'Art. 11 della L. 1089/39 e dell'art.7 della 1497/39,   considerando   che   le   opere   risultano   realizzate   nella primavera del  1965 quindi in piena operatività del vincolo imposto con D.M: 12/12/59.

     

  • Particella 191 (zona F di PRG). Trattasi di edificio di proprietà di Paternoster Otello. I documenti acquisiti riguardano una pratica dì condono edilizio n° 15920 del 23/09/86 relativa alla realizzazione di locali "attaccati" alle mura (foto n°l) da cui si evince il diniego del 18/10/97, da parte dell'Amm.ne Comunale (all.n° 1), al rilascio della concessione richiesta, in quanto l'intervento risulta "in contrasto con i vincoli di tutela ambientale del centro storico e di tutela del complesso monumentale delle mura cittadine". Gli abusi realizzati da parte del sig. Paternoster, ancora presenti nonostante il diniego, riguardano dei locali ad uso bagno e ripostiglio al piano terra ed uso bagno al primo piano, mentre quelli da lui dichiarati risultano essere solo i ripostigli direttamente a ridosso delle Mura. Quanto affermato è desumibile soprattutto dalle sezioni A-A e B-B e dalle planimetrie del progetto allegato alla pratica (all.n°2), ove si capisce benissimo che gli abusi sono quelli specificati prima e che la sezione B-B, in corrispondenza del tetto, rappresenta una situazione difforme dalla realtà (foto n°1). Si evidenzia il fatto che per la situazione della particella 188 sopra esposta, presentante tipologia di abuso e situazione di fatto molto simile a questa, è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, mentre non si capisce come, a quasi due anni di distanza dal diniego, le opere sono ancora presenti e ben visibili dalla via delle Mura.
    Pertanto tutte le opere sopra indicate vanno demolite,
    risultando abusive per violazione dell'art. 11 L. 1089/39 e dell'art.7 della L. 1497/39, considerando che le opere risultano ultimate nel 1960 e quindi in piena operatività del vincoloimposto con D.M. 12/12/59.

Da quanto sopra esposto si può concludere che tutta la Via dei Morti rappresenta una situazione di particolare gravità, in quanto la totalità degli abusi commessi compromette gravemente lo stato del monumento Mura Urbiche, considerando che gli stessi vanno ad incidere direttamente su questo e che, vista la totale impossibilità di accesso alla zona, ogni intervento manutentivo e di controllo sul monumento risulta essere precluso.  A tal proposito è necessario un immediato ripristino delle condizioni di legalità, onde consentire un accelerato recupero delle attuale condizione di degrado e la concreta possibilità di ripristino del camminamento esterno. Oltretutto, essendo la situazione ben visibile da tutta la Via delle Mura, non si comprende la totale latitanza dell'Amm.ne  [112]  Comunale e della competente Soprintendenza, visto che il monumento in questione, unitamente all'intero centro storico, è  stato da tempo dichriarato Patrimonio dell'Umanità e che, sin dal 1959, "la località costituisce un'attraente zona verde attorno alle mura Castellane a protezione del caratteristico aspetto architettonico della città di Urbino, divalore estetico e tradizionale" (D.M. 12/12/59).

Analizzando poi l'originaria posizione degli edifici rispetto alla cinta muraria, è presumibile che la zona ora occupata dai manufatti abusivi realizzati pressoché da tutti i proprietari fosse stata appunto lasciata per consentire il passaggio a ridosso delle mura. In tal caso il Comune avrebbe dovuto riservarsi l'area di passaggio e non consentirne l'acquisizione da parte dei privati oppure istituire una servitù di passaggio. Sarebbe quindi interessante verificare se l'ipotesi sopra riportata possa essere veritiera, approfondendo la questione sulla proprietà di ogni singola particella.

7.2.3. Settore 4 (dal Bastione di S. Bartolo al Bastione S. Paolo). La zona del settore è vincolata, ai sensi della L 1497/39, dal D.M. 12/12/59 (All. VIII B).

  • Particella 75. L'area risulta essere di proprietà comunale, ricade in zona F3 di PRG [aree verdi inedificabili limitrofe alle mura, da sistemare dal punto di vista paesaggistico, Ali. IX. A e B) ed è caratterizzata dalla presenza di un parcheggio comunale (vedi tavola del censimento). Pertanto la destinazione attuale non risulta consona alle previsioni del PRG che prevede con la tipologia F 12 una zonizzazione specifica per le aree di parcheggio ad uso pubblico (Ali. IX.B).

7.2.4. Settore 3 (dal Bastione S. Paolo al Bastione dei Frati).

  • Particella 50 (zona F di PRG). La legittimità della presenza dell'edifìcio adibito a gabinetti pubblici su questa area è da valutare, in quanto non è presente sulle mappe catastati e nulla è stato rinvenuto nella ricerca effettuata presso gli uffici comunali; tuttavia nelle previsione della favola 22 della variante al PRG '83 l'edificio, pur essendo riportato, è destinato alla demolizione. In effetti il manufatto risulta posizionato a non più di 70-80 cm dalle Mura e tale esiguo passaggio è oltretutto impedito dalla presenza di un cancello in ferro, il cui montante è innestato nel monumento.

Senigallia, lì 07 settembre 1999

                   

 

 

 

[1] è conveniente accompagnare la lettura di questo capitolo consultando, per ogni particella, la relativa tavola grafica di Concessione Edilizia. Le particelle, alle quali non è stata associata alcuna tavola, risultano intestate a persone non provviste di alcuna concessione o autorizzazione.

Queste Tavole mancano nella presente versione web.

 

 

N.B. La copia fotostatica della presente relazione è stata fornita dal maestro Sergio Di Stefano

In rosso fra parentesi quadre i numeri di pagina del docimento originale depositato presso la Procura di Urbino