E’ costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs.
117/2017 e successive modificazioni intervenute e della
normativa legislativa e regolamentare connessa e collegata,
l’Ente del Terzo Settore denominato: "Ente del Terzo Settore Pro
Loco Urbino Associazione di Promozione Sociale", di seguito
denominata anche "Pro Loco Urbino APS" o "ETS Pro Loco Urbino
APS", che assume la forma giuridica di Associazione di
Promozione Sociale non riconosciuta, apartitica, aconfessionale,
costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante
lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più
attività di interesse generale. Ai sensi dell’art. 35 comma 1
del D.Lgs. 117/2017, la predetta Associazione di Promozione
Sociale è costituita per lo svolgimento in favore dei propri
associati, dei loro familiari o di terzi di una o più attività
di cui all’art. 6, avvalendosi in modo prevalente dell’attività
di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti
agli enti associati.
L’utilizzo delle indicazioni "Ente del Terzo Settore" e
"Associazione di Promozione Sociale" oppure degli acronimi "ETS"
e "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni
al pubblico è regolato dagli artt. 3 comma 1, 12 e 35 comma 5
del D.Lgs. 117/2017, dalla nota n. 12604 del 29/12/2017 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla circolare
n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ed eventuale normativa successiva. In particolare,
l’utilizzo dell’indicazione "Associazione di Promozione Sociale"
oppure dell’acronimo "APS" è riconosciuto dall’art. 35 comma 5
del D.Lgs. 117/2017, che ne impone l’obbligo; l’utilizzo
dell’indicazione "Ente del Terzo Settore" oppure dell’acronimo "ETS"
è condizionato all’iscrizione dell’associazione nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto, la presente
clausola, inserita nel presente comma e riferita all’utilizzo
dell’indicazione "Ente del Terzo Settore" oppure dell’acronimo "ETS",
acquisterà efficacia solo successivamente e per effetto della
predetta iscrizione e da quel momento si intenderà
automaticamente integrata la denominazione dell’associazione,
senza necessità di ulteriore modifica statutaria.
Le procedure finalizzate a ottenere l’eventuale riconoscimento
dell’associazione sono regolate dal D.Lgs. 117/2017 e successive
modificazioni intervenute e dalla normativa vigente legislativa
e regolamentare connessa e collegata nazionale o degli Enti
Locali.
L’associazione ha sede legale in Piazza Rinascimento, n. 33 nel
Comune di Urbino (61029, PU) e può istituire una o più sedi.
L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede,
secondo le esigenze operative ed organizzative. Il trasferimento
della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo
di comunicazione agli uffici competenti.
Il logo è l’emblema ufficiale dell’Associazione e qualsiasi uso
esterno, concessione e patrocinio ad Enti pubblici e privati,
persone fisiche ed altre associazioni deve essere
preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
La durata dell’associazione è illimitata.
ART. 2 - (Statuto)
L’Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal
presente Statuto ed agisce in osservanza del D.Lgs. 117/2017 e
delle relative norme, anche regolamentari, di attuazione, del
Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, delle leggi
e dei regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia,
della normativa degli Enti Locali vigente in materia e dei
princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
Il presente Statuto si conforma ai princìpi di democraticità,
pari opportunità, uguaglianza di tutti gli associati ed
elettività delle cariche sociali.
L’Assemblea dei Soci delibera l’eventuale Regolamento di
esecuzione dello Statuto per la disciplina di specifici aspetti
organizzativi.
ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso
costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell’attività dell’organizzazione stessa.
In caso di contrasto tra l’Atto Costitutivo e lo Statuto,
prevalgono le disposizioni contenute nello Statuto.
ART. 4 - (Interpretazione dello
Statuto)
Lo Statuto è interpretato secondo le regole
dell’interpretazione dei contratti (artt. da 1362 a 1371 del
Codice Civile) e secondo i criteri di interpretazione della
legge stabiliti dall’articolo 12 delle Preleggi al Codice
Civile.
ART. 5 - (Carattere, attività
generali, compiti e obiettivi dell’Associazione)
La Pro Loco (come definita nell’art. 1 comma 1 del presente
Statuto) è un'associazione su base volontaria di natura
privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e
finalità di promozione e di utilità sociale, turistica, di
valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche,
culturali, storiche ed enogastronomiche del Comune di Urbino (e
territori limitrofi) e consegue le finalità di cui al successivo
art. 6 autonomamente e/o in collaborazione con il Comune, altre
associazioni, Enti pubblici e privati e organismi sindacali,
economici e sociali.
La Pro Loco riunisce in Associazione in qualità di Soci tutte le
persone fisiche e giuridiche, le Associazioni riconosciute e non
riconosciute e gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di
lucro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale,
ambientale, sociale, storico, artistico del territorio comunale
e zone limitrofe e svolge la sua attività per tale finalità,
anche tramite l’edizione di pubblicazioni e periodici.
La Pro Loco aderisce all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia) e al Comitato Provinciale e Regionale delle Pro Loco
delle Marche, nel rispetto dello Statuto e delle normative
U.N.P.L.I. nazionali e territoriali.
ART. 6 - (Finalità, attività e
luogo di operatività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una
o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri
associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o
delle persone aderenti agli enti associati sono quelle indicate
nell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, delle quali vengono
elencate le seguenti lettere con le descrizioni riportate nella
normativa:
-
i) organizzazione e gestione di
attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
-
k) organizzazione e gestione di
attività turistiche di interesse sociale, culturale o
religioso;
-
v) promozione della cultura della
legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e
della difesa non armata,
-
mediante la realizzazione delle
seguenti azioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-
organizzazione di eventi sociali,
culturali, artistici, musicali, teatrali, ludici, turistici,
religiosi, sportivi e ricreativi anche a tema;
-
realizzazione di eventi di
escursionismo, trekking, passeggiate, anche in
collaborazione con Enti pubblici e/o privati ed Associazioni
in genere;
-
realizzazione di materiale
editoriale librario, volantini, opuscoli, anche con modalità
informatiche;
-
realizzazione di campagne di
informazione, di sensibilizzazione e di pubblicizzazione nei
vari ambiti sociali, sia con modalità tradizionali (stampa e
mezzi di diffusione radio-televisivi), sia mediante sistemi
informatici.
-
Sempre a titolo esemplificativo e
non esaustivo, la Pro Loco, nel perseguire le sue finalità,
può:
-
svolgere fattiva opera per
organizzare turisticamente la località, proponendo alle
Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della
zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare
le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico
monumentale ed ambientale;
-
promuovere e organizzare, anche
in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati ed
Associazioni in genere, iniziative (convegni, escursioni,
spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive
ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà
sociale e quelle volte al recupero e all’inclusione sociale
della disabilità, al recupero ambientale, al restauro e alla
gestione dei monumenti, ecc.) che servano ad attirare e
rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
-
elaborare e realizzare progetti
sperimentali in campo turistico, anche in collaborazione con
gli Enti Locali;
-
realizzare tutte quelle attività
necessarie per valorizzare le sinergie tra cultura e
turismo, per trasformare la nostra storia e cultura in una
occasione di sviluppo;
-
sviluppare l'ospitalità e
l'educazione turistica all'ambiente anche per le persone
disabili;
-
stimolare il miglioramento delle
infrastrutture e della rimozione delle barriere
architettoniche;
-
preoccuparsi del regolare
svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo)
svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga
funzionalità;
-
collaborare con gli organi
competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi
pubblici e privati di interesse turistico, verificando
soprattutto il mantenimento e la conservazione dei beni
architettonici e monumentali, la salvaguardia delle bellezze
naturali e paesaggistiche e la salubrità dell'ambiente;
-
curare l'informazione e
l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi
uffici;
-
curare, promuovere e sviluppare
attività nel settore sociale e del volontariato a favore
della popolazione della località (proposte turistiche
specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione
di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e
allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle
varie componenti della comunità locale, con riferimento
anche quelle finalizzate all'eliminazione di eventuali
sacche di emarginazione e di esclusione sociale anche con
riferimento a categorie svantaggiate e ai disabili,
organizzazione di itinerari turistici e didattici per i
gruppi scolastici, ecc…) e, in particolar modo, a favore
delle Associazioni e degli Enti iscritti come Soci
Sostenitori;
-
curare, supportare, favorire e
sostenere manifestazioni, iniziative, eventi di ogni genere
anche per i disabili, organizzati dai Soci Sostenitori in
proprio o con la collaborazione della Pro Loco stessa;
-
operare con altre associazioni
Pro loco, Enti pubblici e privati per l’istituzione di
Consorzi turistici comprensoriali;
-
organizzare corsi teorici e/o
pratici in ambito culturale e turistico, finalizzati
all’apprendimento dei mestieri e delle attività
tradizionali;
-
favorire la conoscenza della
storia, della cultura, dei monumenti e delle tradizioni
attraverso la realizzazione di itinerari, visite turistiche,
mostre, convegni e quant’altro;
-
reperire fondi anche mediante
pubbliche sottoscrizioni, sponsorizzazioni, operazioni
commerciali, per la realizzazione delle iniziative di cui
sopra.
L’associazione può esercitare anche
le attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017,
purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di
interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal
medesimo articolo e tenendo conto dell'insieme delle risorse,
anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in
rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,
impiegate nelle attività di interesse generale.
Le attività di cui al presente articolo vengono effettuate fatti
salvi, per quanto di competenza, i modi e i limiti fissati dalle
disposizioni di carattere fiscale di cui agli artt. 79 e
seguenti del D.Lgs. 117/2017, nonché, in particolare, dagli
artt. 85 e 86 del medesimo decreto.
L’Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della
Regione Marche e, precisamente, nel Comune di Urbino e zone
limitrofe.
ART. 7 - (Ammissione, categorie di
socio, tesseramento e incompatibilità, ineleggibilità e
decadenza)
Sono Soci dell’associazione tutte le persone fisiche e
giuridiche di cui all’art. 5 comma 2 dello Statuto che ne
condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si
impegnano concretamente per realizzarle.
L’associazione è costituita, ai sensi dell’art. 35 comma 1 del
D.Lgs. 117/2017, da un numero non inferiore a sette persone
fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Ai sensi
dell’art. 35 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, possono essere Soci
anche gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a
condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per
cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
In relazione all’ammissione degli associati, la Pro Loco non
dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche,
né discriminazioni di qualsiasi natura. In particolare, il
Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo
criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite
e le attività di interesse generale svolte.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo della Pro Loco a maggioranza dei presenti su domanda
scritta dell'interessato (che può essere presentata anche con
modalità informatiche e senza particolari formalità) ed entro
trenta giorni dalla ricezione della medesima. La deliberazione
di ammissione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni
dalla data della deliberazione ed annotata nel libro degli
associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo
comunica la decisione all’interessato entro sessanta giorni
dalla data della deliberazione di rigetto, motivandola.
L’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione
di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea
dei Soci (o altro organo eletto per l’occasione dalla medesima e
composto in numero dispari da almeno tre soci che non facciano
parte del Consiglio Direttivo) in occasione della successiva
convocazione. Avverso la decisione dell’Assemblea o dell’organo
eletto non è ammesso appello.
Il procedimento descritto nei commi 4 e 5 del presente articolo
può essere svolto anche avvalendosi dei sistemi informatici.
L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato, salvi i casi di
perdita della qualità di Socio ai sensi dell’art. 10 dello
Statuto.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
Non sono ammessi soci di diritto o membri di diritto.
I minorenni hanno diritto di iscriversi alla Pro Loco (a nome di
almeno uno dei genitori o di chi esercita la potestà
genitoriale) e di partecipare alle riunioni dell’Assemblea
(ordinaria e straordinaria) dei Soci e del Consiglio Direttivo
con diritto di intervento, ma il diritto di elettorato attivo e
passivo viene esercitato dal genitore o da chi esercita la
potestà genitoriale, fino al raggiungimento della maggiore età
nelle forme, nei modi e nei limiti stabiliti (se ed in quanto
ammessi) dalla legislazione vigente, dalla giurisprudenza in
materia, dallo Statuto ed eventuale Regolamento e dai princìpi
generali dell’ordinamento giuridico.
Con l’ammissione, il Socio dichiara di aver preso visione
dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e degli eventuali
regolamenti, di approvarli e presta il consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 279/2016 e del
D.Lgs. 108/2018 ed eventuali succ. modd., per fini connessi alle
attività della Pro Loco.
I Soci sono suddivisi in quattro categorie:
a) Ordinari;
b) Sostenitori;
c) Benemeriti;
d) Onorari.
Sono Soci Ordinari le persone fisiche (anche di altre
Associazioni, Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di
lucro, sia riconosciuti che non riconosciuti) che versano la
quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nel Comune e
nelle località limitrofe ed altresì coloro che per altre
motivazioni siano realmente interessati all’attività
dell'Associazione (villeggianti, ex residenti, cittadini
italiani e non).
Sono Soci Sostenitori le persone fisiche che, oltre alla quota
ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
nonché qualsiasi Associazione (Enti del Terzo Settore o altri
enti senza scopo di lucro, sia riconosciuti che non
riconosciuti) che condivida le finalità e l’operato della Pro
Loco e si adoperi con questa per la realizzazione delle finalità
sociali. Possono essere iscritti come Soci Sostenitori anche
tutte le Associazioni di Volontariato operanti senza scopo di
lucro, apolitiche ed apartitiche e i referenti di tali
Associazioni, purché nei limiti fissati dall’art. 35 comma 3 del
D.Lgs. 117/2017, richiamato dal comma 2 del presente articolo.
In caso di iscrizione di Enti o Associazioni, avranno diritto al
voto in Assemblea il Presidente dell’Associazione stessa o il
membro da essi delegato. I singoli associati di Enti o
associazioni iscritte come Socie Sostenitrici possono
liberamente iscriversi come Soci Ordinari o come Soci
Sostenitori.
Sono Soci Benemeriti le persone nominate tali dal Consiglio
Direttivo (anche su proposta dell’Assemblea dei Soci) per
particolari meriti acquisiti a favore dell’Associazione. Il
riconoscimento è perpetuo con diritto di elettorato attivo e
passivo e comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.
Sono Soci Onorari gli associati che vengono denominati tali dal
Consiglio Direttivo (anche su proposta dell’Assemblea dei Soci)
per eccezionali meriti acquisiti nella vita della Pro Loco. Il
riconoscimento è perpetuo con diritto di elettorato attivo e
passivo e comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.
Il tesseramento annuale avviene di consueto versando la quota
minima al Tesoriere o, in mancanza di questi, al Segretario
della Pro Loco o un altro delegato entro il 31 maggio o, in
alternativa, almeno tre mesi (novanta giorni) precedenti la data
di convocazione dell’Assemblea dei Soci della Pro Loco da parte
del Consiglio Direttivo.
I nuovi Soci che versano la quota
sociale per la prima volta oltre i termini sopraindicati, nel
caso in cui nell’anno in corso siano previste elezioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo, maturano il diritto a votare ed
essere eletti l'anno successivo.
Pertanto, per partecipare all’Assemblea, esprimere le proprie
opinioni ed esercitare il proprio diritto di voto è d’obbligo
essere in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno
in corso, nei modi e nei limiti specificati nei due commi
precedenti.
Ad ogni socio viene rilasciata la regolare tessera U.N.P.L.I.
emessa dal Comitato Regionale e firmata dal Presidente della Pro
Loco.
La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non
rimborsabile.
La carica di Presidente della Pro Loco è incompatibile con
nomine o incarichi politici elettivi e non elettivi presso le
Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Comunità o
Unioni Montane, Aziende o Società a partecipazione pubblica e
con nomine o incarichi politici elettivi e non elettivi presso
la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, l’Unione
Europea o gli organismi sovranazionali. La detta incompatibilità
rileva al momento dell’elezione delle cariche sociali e il
soggetto incompatibile, se eletto, avrà l’obbligo di optare per
la carica di Presidente oppure di rinunziarvi. In caso di
incompatibilità sopravvenuta e di opzione per le altre cariche,
il Presidente decade dalle sue funzioni e fino al rinnovo degli
organi della Pro Loco la presidenza viene assunta dal Vice
Presidente.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei
confronti del Vice Presidente, del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri. Con riferimento al Presidente facente
funzione, la detta incompatibilità opera nel momento in cui si
renda necessaria la sua elezione.
Nel caso dei Soci Sostenitori diversi dalle persone fisiche
(Associazioni ed Enti del Terzo Settore di qualsiasi natura),
qualora il proprio Presidente (o il membro da essi delegato)
versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai
due commi precedenti, le Associazioni e gli Enti del Terzo
Settore rimarranno Soci e provvederanno a indicare il membro che
li rappresenterà in sostituzione di colui che risulti
incompatibile.
L’appartenenza a gruppi politici, sindacali, economici,
religiosi e loro organi interni non costituisce causa di
incompatibilità con le cariche sociali della Pro Loco.
In ogni caso, sono ineleggibili e non possono far parte degli
organi associativi e, se nominati ovvero se membri
dell’Assemblea dei Soci, decadono dal proprio ufficio gli
interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che sono stati
condannati con sentenze passate in giudicato, per reati contro
la pubblica amministrazione e il patrimonio, nonché per reati
che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici ovvero l’incapacità, anche temporanea, di contrattare con
la Pubblica Amministrazione ovvero l’incapacità, anche
temporanea, ad esercitare uffici direttivi.
ART. 8 -
(Diritti e doveri dei Soci)
I Soci Ordinari e Sostenitori hanno il diritto di:
eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
essere eletti nelle cariche direttive della Pro Loco;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne
l’andamento;
essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere
visione ed estrarre copia del bilancio di esercizio, del
rendiconto economico – finanziario e di ogni altra
documentazione contabile, esaminare i libri sociali, consultare
i verbali ed estrarre copia di entrambi. I diritti di cui al
presente punto vengono esercitati a semplice richiesta scritta,
anche con modalità informatiche e senza particolari formalità;
votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi (novanta
giorni) nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto
ad un voto;
votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
Regolamenti della Pro Loco;
ricevere la tessera della Pro Loco;
ricevere, ove previste, le pubblicazioni dell’Associazione;
frequentare i locali dell’Associazione;
ottenere eventuali facilitazioni collegate alla qualifica di
Socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività o
delle manifestazioni promosse o organizzate dall'Associazione
e il dovere di:
versare la quota associativa annuale secondo l’importo
annualmente stabilito;
rispettare il presente Statuto ed eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene
comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, anche indirettamente ed esclusivamente per fini di
solidarietà;
non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.
ART. 9 -
(Qualità di volontario e incompatibilità)
I volontari sono persone che per loro libera scelta
svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in modo non
occasionale in favore della comunità e del bene comune, mettendo
a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
Tutti i volontari, sia quelli già aderenti alle associazioni
iscritte come Socie Sostenitrici, nonché quelli non appartenenti
ad esse ma che intendono iscriversi alla Pro Loco, saranno
dotati di tessera-socio emanata dall’U.N.P.L.I. Nazionale pur
mantenendo quella dell’eventuale propria Associazione.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo
e gratuito, senza fini di lucro (neanche indiretti) ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun
modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni
caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma
legalmente riconosciuta di rapporto di lavoro retribuito con
l’associazione di cui il volontario è Socio o associato o
tramite la quale svolge la propria attività volontaria, secondo
quanto stabilito dall’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e
dall’art. 29 dello Statuto.
Valgono le disposizioni e i limiti di cui agli artt. 17 e 36 del
D.Lgs. 117/2017, in tema di volontariato e risorse umane.
ART. 10 -
(Perdita della qualità di socio)
La qualifica di Socio si perde per:
a) dimissioni o recesso, che il Socio dà per iscritto senza
formalità mediante comunicazione (inviata anche telematicamente)
indirizzata al Consiglio Direttivo da presentarsi entro il 30
settembre e da valere per l’anno successivo;
b) morosità colpevole, fatto salvo il diritto di
regolarizzazione;
c) radiazione per mancata osservanza dello Statuto e/o degli
eventuali regolamenti e dei doveri da essi stabiliti;
d) esclusione, in caso di indegnità, qualora venga a mancare il
requisito di buona condotta morale e civile ovvero intervengano
gravi motivi ovvero il Socio abbia posto in essere attività
pregiudizievoli o incompatibili con le finalità della Pro Loco
ovvero in casi di ineleggibilità;
e) morte.
Il Collegio dei Probiviri o, in caso di sua mancata
costituzione, l’Assemblea dei Soci (o altro organo eletto dalla
medesima), nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d),
delibera a maggioranza dei presenti, con voto segreto e dopo
avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, osservando
il procedimento di cui agli artt. 14 e 21 dello Statuto, in
quanto compatibili.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del Codice Civile, è ammesso,
entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione nei
casi di cui alle lettere b), c) e d), il ricorso al giudice
ordinario, previo esperimento del tentativo di conciliazione
presso l’Organismo di Mediazione Forense. Per entrambi, il Foro
competente è quello di Urbino.
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice Civile, gli associati,
che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque
abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono
ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul
patrimonio dell’associazione.
ART. 11 -
(Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci (eventuale);
- il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
- il Collegio dei Probiviri (eventuale);
- il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari (eventuali).
Tutte le cariche sono gratuite, come pure tutti gli altri
eventuali incarichi e funzioni attribuite, salvo rimborso spese
deliberato dal Consiglio Direttivo secondo le norme previste
dalla fiscalità vigente e dall’art. 17 del D.Lgs. 117/2017 in
tema di volontariato e le specifiche disposizioni contenute nel
presente Statuto.
ART. 12 -
(L’Assemblea dei Soci)
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione ed
è composta da tutti i Soci.
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue
decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente
Statuto, obbligano i Soci.
Essa ha il compito di dare le direttive per la realizzazione
delle finalità sociali e svolge le funzioni di cui all’art. 13
dello Statuto.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E’ straordinaria se convocata per la modifica dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto, per lo scioglimento, nonché per la
trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai
sensi dell’art. 42-bis del Codice Civile e correlata
normativa richiamata e per la devoluzione del patrimonio.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea ordinaria è convocata di diritto almeno due volte
all’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto
consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio
preventivo (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ciascun anno), sul programma di attività e
sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei Soci.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 31 ottobre
di ogni anno per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro
il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio
consuntivo. Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del Codice Civile,
nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio
Direttivo non hanno voto.
Inoltre, l’Assemblea ordinaria deve essere convocata per le
elezioni delle cariche sociali almeno trenta giorni prima della
scadenza del mandato.
ART. 13 -
(Compiti dell’Assemblea dei Soci)
L’Assemblea dei Soci:
-
determina le
linee generali programmatiche dell’attività
dell’associazione;
-
approva il
bilancio di esercizio;
-
nomina e revoca
i componenti degli organi sociali;
-
determina le
modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;
-
nomina e
revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
-
delibera sulla
responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-
delibera
sull'esclusione degli associati, se l’Atto Costitutivo o lo
Statuto non attribuiscono la competenza ad altro organo
eletto dalla medesima;
-
delibera sulle
modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
-
approva
l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
delibera lo
scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione e la
scissione dell'Associazione ai sensi dell’art. 42-bis
del Codice Civile e correlata normativa richiamata e la
devoluzione del patrimonio;
-
delibera sugli
altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo
o dallo Statuto alla sua competenza.
ART. 14 -
(Funzionamento e validità delle Assemblee dei Soci e delle
deliberazioni)
All'Assemblea prendono parte tutti i Soci Ordinari e
Sostenitori in regola con la quota associativa dell'anno in cui
essa si svolge, nonché i Soci Benemeriti, i Soci Onorari e i
minorenni, debitamente rappresentati ai sensi dell’art. 7 comma
10.
Ciascun Socio esprime un solo voto indipendentemente
dall'ammontare della quota associativa versata, salvo eventuali
deleghe di cui sia portatore, secondo i criteri indicati nel
presente articolo.
I minorenni hanno diritto di partecipare e di intervenire alle
riunioni dell’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che
straordinaria, ma esercitano il diritto di elettorato attivo e
passivo tramite il loro genitore o chi esercita la potestà
genitoriale nelle forme, nei modi e nei limiti stabiliti (se ed
in quanto ammessi) dalla legislazione vigente, dalla
giurisprudenza in materia, dallo Statuto ed eventuale
Regolamento e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
E’ valida a tutti gli effetti dello Statuto la presenza del
Socio tramite sistemi di videoconferenza o altri sistemi
informatici similari, purché ne venga dato atto a verbale, come
pure è valido il voto espresso con tali modalità.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o con
documento informatico (in proprio o anche a mezzo delega o
subdelega), purché sia possibile verificare e verbalizzare
l’identità dell’associato che partecipa e vota. In questo caso,
dovranno essere adottate tutte le misure idonee a garantire la
genuinità del voto quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, l’invio tramite busta chiusa da aprirsi al momento
delle votazioni ovvero l’inserimento di una password di apertura
del documento informatico che verrà inviata, all’ora
prestabilita, dal mittente al momento del voto e comunicata a
voce alta dal Presidente (o da chi ne fa le veci).
E’ ammessa la delega e la subdelega sia nelle assemblee
ordinarie che in quelle straordinarie. Essa viene rilasciata in
forma scritta, sia cartacea che in modalità informatica e il
Socio o l’Associazione deleganti vengono considerati come
presenti e concorrono al computo del numero legale e alla
formazione delle maggioranze nelle votazioni.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da
altri associati. Ciascun Socio avente diritto di voto può essere
portatore sino ad un massimo di tre deleghe rilasciate in forma
scritta da altri Soci che hanno diritto di voto. In caso il
numero degli associati sia superiore a cinquecento, ciascun
Socio può essere portatore sino ad un massimo di cinque deleghe.
Un Socio persona fisica può delegare a rappresentarlo un altro
Socio, persona fisica o referente dell’Associazione Socia
Sostenitrice. Il Presidente o il referente di un’associazione
iscritta come Socio Sostenitore che ha diritto di voto, può
delegare in forma scritta a rappresentare l’associazione un
altro Socio della stessa associazione, oppure un altro Socio
persona fisica, o il legale rappresentante di un’altra
associazione iscritta come Socio Sostenitore. La subdelega è
ammessa, purché siano chiaramente identificabili i Soci persone
fisiche e le associazioni deleganti, ai fini del computo del
numero legale e della formazione delle maggioranze nelle
votazioni.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute
dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice
Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza,
l'Assemblea elegge a maggioranza tra i Soci presenti il
Presidente facente funzione e/o il Segretario facente funzione.
L'Assemblea ordinaria viene indetta dal Presidente della Pro
Loco (o da chi ne fa le veci) previa deliberazione presa a
maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ovvero qualora ne
ravvisi la necessità ovvero ancora a seguito di richiesta
motivata sottoscritta (anche con modalità informatiche e senza
particolari formalità) da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente della
Pro Loco (o da chi ne fa le veci) quando ne ravvisi la necessità
ovvero dietro richiesta della maggioranza dei componenti del
Consiglio Direttivo ovvero a seguito di richiesta sottoscritta
(anche con modalità informatiche e senza particolari formalità)
da almeno la metà dei soci.
Sia in caso di Assemblea ordinaria che in quello di Assemblea
straordinaria, il Presidente (o chi ne fa le veci), d'intesa con
il Consiglio Direttivo, stabilisce la data di prima e di seconda
convocazione, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso scritto
portato a conoscenza dei Soci da inviare almeno 15 giorni prima
di quello fissato per l’adunanza. Nel conteggio dei predetti 15
giorni viene escluso quello fissato per l’adunanza. Tale
comunicazione può avvenire, anche alternativamente, mediante
consegna a mano o a mezzo posta, fax, e-mail, posta elettronica
certificata, social media o altra idonea modalità che consenta
la maggiore diffusione dell’informazione, spedita o divulgata al
recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso
affisso nella sede dell’associazione.
L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la
partecipazione (in proprio o in delega o in subdelega) di almeno
la metà più uno dei Soci e delibera con il voto favorevole della
metà più uno dei presenti; in seconda convocazione,
l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti
(in proprio o in delega o in subdelega) e delibera con il voto
favorevole della metà più uno dei presenti. I voti sono palesi,
tranne quelli riguardanti le persone e la qualità delle persone
ovvero qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L'Assemblea straordinaria è valida, sia in prima che in seconda
convocazione, con la partecipazione (in proprio o in delega o in
subdelega) di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il
voto favorevole della metà più uno dei presenti. Lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio vengono
deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati (in proprio o in delega o in subdelega). Sono fatte
salve eventuali maggioranze inderogabili previste dalla
normativa vigente con riferimento alle assemblee straordinarie.
In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice
Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di
incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di
interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter
del Codice Civile, richiamato dall’art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e
l’art. 21 comma 1 del Codice Civile.
ART. 15 -
(Verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea dei Soci)
Delle riunioni, discussioni e deliberazioni dell’Assemblea,
nonché degli esiti elettorali è redatto apposito verbale, anche
in forma riassuntiva, dal Segretario oppure da un componente
dell’Assemblea dei Soci appositamente nominato come Segretario
facente funzione, che viene sottoscritto dal Presidente (o da
chi ne fa le veci) e dal medesimo verbalizzante, conservato
presso la sede dell’associazione e consultabile in libera
visione, senza formalità, da tutti i Soci sia presso la sede
sociale che mediante l’utilizzazione di sistemi informatici. Al
verbale possono essere allegati documenti.
Il verbale con gli eventuali allegati documenti viene, per
conoscenza, inviato in copia digitale ai Soci che abbiano
indicato un recapito informatico e consegnato in copia cartacea
a chiunque dei Soci ne faccia richiesta.
ART. 16 - (Il
Consiglio Direttivo, funzionamento e verbalizzazione delle
riunioni)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione ed è
composto da un numero dispari di membri eletti dall’Assemblea
dei Soci tale da assicurare una equilibrata rappresentatività
degli iscritti non inferiore a cinque unità e, di norma, non
superiore a quindici unità.
Ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 5 del D.Lgs. 117/2017, uno o più
amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle
diverse categorie di associati e/o a diversi Enti del Terzo
Settore e formazioni sociali, purché la nomina della maggioranza
dei Consiglieri sia riservata all’Assemblea e agli associati
della Pro Loco. In particolare, ogni Associazione aderente come
Socio Sostenitore ha diritto di eleggere tra i suoi associati il
proprio rappresentante all’interno del Consiglio Direttivo,
anche in sovrannumero rispetto al limite massimo delle quindici
unità, purché, anche in tal caso, la nomina della maggioranza
dei Consiglieri sia riservata all’Assemblea e agli associati
della Pro Loco.
Il numero viene determinato dall’Assemblea ordinaria dei Soci
prima delle votazioni, su proposta scritta (anche con modalità
informatiche e senza particolari formalità) del Consiglio
Direttivo uscente o della stessa Assemblea dei Soci.
Tutti i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi (novanta
giorni) vengono convocati all’Assemblea dei Soci e possono
eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed essere eletti.
Ciascun Socio esprime un solo voto indipendentemente
dall'ammontare della quota associativa versata, salvo eventuali
deleghe di cui sia portatore, secondo i criteri indicati
nell’art. 14 dello Statuto. L’Assemblea dei Soci procede ai
sensi dell’art. 14 dello Statuto.
Sono eletti Consiglieri coloro che hanno riportato il maggior
numero dei voti. In caso di parità è eletto il più anziano di
iscrizione. In caso di parità con un candidato minorenne
rappresentato dal genitore o da chi esercita la potestà
genitoriale, viene eletto il rappresentante e, in caso di
raggiungimento della maggiore età, gli subentrerà il minore
divenuto maggiorenne nelle forme, nei modi e nei limiti
stabiliti (se ed in quanto ammessi) dalla legislazione vigente,
dalla giurisprudenza in materia, dallo Statuto ed eventuale
Regolamento e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
I Componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro
anni e possono essere rieletti solo per un altro mandato.
Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice
Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di
incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di
interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter
del Codice Civile, richiamato dall’art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e
l’art. 21 comma 1 del Codice Civile.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i componenti, a scrutinio
segreto e a maggioranza dei presenti:
- il Segretario;
- il Tesoriere (eventuale);
- il Responsabile della promozione e del tesseramento
(eventuale);
- l’Addetto stampa, propaganda e pubbliche relazioni
(eventuale);
- l’Ufficio Legale (eventuale).
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno
ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente (o chi ne
fa le veci) ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, a
seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei propri
componenti.
Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi in forma
pubblica o segreta secondo quanto dispone il medesimo con voto a
maggioranza.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Pro
Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal
Segretario. In caso di loro assenza, il Consiglio Direttivo
elegge a maggioranza tra i Soci presenti il Presidente facente
funzione e/o il Segretario facente funzione.
Il Presidente (o chi ne fa le veci), d'intesa con il Consiglio
Direttivo, stabilisce la data di prima e di seconda
convocazione, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso scritto
portato a conoscenza dei Consiglieri da inviare almeno 15 giorni
prima di quello fissato per la riunione. Nel conteggio dei
predetti 15 giorni viene escluso quello fissato per l’adunanza.
Tale comunicazione può avvenire, anche alternativamente,
mediante consegna a mano o a mezzo posta, fax, e-mail, posta
elettronica certificata, social media o altra idonea modalità
che consenta la maggiore diffusione dell’informazione, spedita o
divulgata al recapito risultante dal libro dei Soci oppure
mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. In casi di
particolare urgenza, opportunamente motivati, il Consiglio può
essere convocato, anche per le vie brevi, purché con preavviso
utile di almeno quarantotto ore e sia garantita la presenza
effettiva (anche per delega o subdelega) della metà più uno dei
suoi membri.
Ciascun Consigliere esprime un solo voto indipendentemente
dall'ammontare della quota associativa versata, salvo eventuali
deleghe di cui sia portatore, secondo i criteri indicati
nell’art. 14 dello Statuto.
I minorenni hanno diritto di partecipare e di intervenire alle
riunioni del Consiglio Direttivo, ma esercitano il diritto di
elettorato attivo e passivo tramite il loro genitore o chi
esercita la potestà genitoriale nelle forme, nei modi e nei
limiti stabiliti (se ed in quanto ammessi) dalla legislazione
vigente, dalla giurisprudenza in materia, dallo Statuto ed
eventuale Regolamento e dai princìpi generali dell’ordinamento
giuridico.
E’ valida a tutti gli effetti del presente Statuto la presenza
del Consigliere tramite sistemi di videoconferenza o altri
sistemi informatici similari, purché ne venga dato atto a
verbale, come pure valido è il voto espresso con queste
modalità.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o con
documento informatico (in proprio o anche a mezzo delega o
subdelega), purché sia possibile verificare l’identità
dell’associato che partecipa e vota. In questo caso, dovranno
essere adottate tutte le misure idonee a garantire la genuinità
del voto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’invio tramite busta chiusa da aprirsi al momento delle
votazioni ovvero l’inserimento di una password di apertura del
documento informatico che verrà inviata, all’ora prestabilita,
dal mittente al momento del voto e comunicata a voce alta dal
Presidente (o da chi ne fa le veci).
E’ ammessa la delega e la subdelega nelle riunioni del Consiglio
Direttivo. Essa viene rilasciata in forma scritta, sia cartacea
che in modalità informatica e il Consigliere viene considerato
come presente e concorre al computo del numero legale e alla
formazione delle maggioranze nelle votazioni.
Ciascun Consigliere può essere portatore sino ad un massimo di
tre deleghe rilasciate in forma scritta da altri Consiglieri che
hanno diritto di voto. La subdelega è ammessa, purché siano
chiaramente identificabili i Soci persone fisiche e le
associazioni deleganti, ai fini del computo del numero legale e
della formazione delle maggioranze nelle votazioni.
Salvi i casi di decadenza, di impedimento definitivo, dimissioni
o di ogni altra ipotesi di esclusione prevista dallo Statuto, un
Consigliere persona fisica può delegare a rappresentarlo un
altro Consigliere, persona fisica o referente dell’Associazione
Socia Sostenitrice. Il Presidente o il referente di
un’associazione iscritta come Socio Sostenitore che ha diritto
di voto come Consigliere, può delegare in forma scritta a
rappresentare l’associazione un altro Consigliere della stessa
associazione, oppure un altro Consigliere persona fisica, o il
Consigliere di un’altra associazione iscritta come Socio
Sostenitore. La subdelega è ammessa, purché siano chiaramente
identificabili i Consiglieri persone fisiche e le associazioni
deleganti, ai fini del computo del numero legale e della
formazione delle maggioranze nelle votazioni.
Il Consigliere può dimettersi in qualsiasi momento inviando
comunicazione scritta anche succintamente motivata al Presidente
e al Consiglio Direttivo.
I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive
senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti alla
seduta successiva alla terza con deliberazione del Consiglio
Direttivo che dovrà contenere le specifiche e dettagliate
motivazioni di tale provvedimento. Esso provvederà alla surroga
dei medesimi come previsto nel successivo comma.
In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà nei modi
seguenti:
-
se la vacanza
riguardi, anche temporaneamente, i Soci Ordinari e i Soci
Sostenitori della Pro Loco eletti in Consiglio Direttivo,
dovrà essere indetta una nuova Assemblea dei Soci per
l'integrazione del medesimo Consiglio, qualora ne sia
compromessa la funzionalità. Se la vacanza riguardi il
rappresentante dell’Associazione Socia Sostenitrice, la
stessa provvederà nel più breve tempo possibile alla
surroga;
-
nel caso che la
vacanza dei membri del Consiglio Direttivo, realizzatasi per
qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo sia contemporaneamente
che progressivamente rispetto alla data della nomina,
riguardi la metà più uno di essi, l’Assemblea dei Soci
dichiarerà decaduto il Presidente e l’intero Consiglio
Direttivo con deliberazione presa a scrutinio segreto e a
maggioranza dei presenti e provvederà a indire nuove
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
Nei casi di cui alle lettere a) (quando si renda necessario)
e b) (in ogni caso) il Presidente convoca l’Assemblea dei
Soci entro un mese dal verificarsi dell’evento.
Per la validità delle deliberazioni occorre, in prima
convocazione, la presenza effettiva (in proprio o in delega o in
subdelega) della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda
convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei
partecipanti (in proprio o in delega o in subdelega) e delibera
con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione e, in particolare,
gli sono riconosciute tutte le lecite facoltà per il
raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge
o dal presente Statuto espressamente e tassativamente riservate
all’Assemblea.
In particolare, il Consiglio Direttivo esegue le deliberazioni
dell’Assemblea, formula i programmi di attività associativa
sulla base delle linee approvate dall’Assemblea, stipula tutti
gli atti e i contratti inerenti le attività associative anche a
mezzo di propri rappresentanti, delibera l’ammissione o
l’esclusione dei soci e svolge i compiti che il presente Statuto
assegna espressamente alla propria cura.
Fatte salve le competenze attribuite al Collegio dei Sindaci e
al Collegio dei Revisori dei Conti, spetta al Consiglio
Direttivo la gestione del patrimonio sociale e di tutti i beni
mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa
affidati, la formazione e l’approvazione del bilancio di
previsione con il relativo programma di attuazione, la
predisposizione e l’approvazione del bilancio di esercizio (con
la relativa documentazione allegata, compreso il rendiconto
economico finanziario annuale o documento comunque denominato) e
del rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, nonché
dell’eventuale bilancio sociale e dell’informativa (in caso di
raggiungimento dei presupposti normativi e con le modalità
previste al raggiungimento delle soglie di legge) e, infine, la
predisposizione di tutti i documenti contabili utili
all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell’esercizio.
Esso redige e presenta i predetti documenti (anche con modalità
informatiche) all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo decide, inoltre, sui rimborsi delle spese
sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie,
stabilisce la quota sociale annuale da versare, predispone i
regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento delle varie
attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi
statutari, da approvarsi da parte dell’Assemblea dei Soci,
custodisce il libro degli associati, il libro delle adunanze e
delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dei Soci, il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea
straordinaria dei Soci, il proprio libro delle adunanze e delle
deliberazioni e il registro dei volontari che svolgono la loro
attività in modo non occasionale, autorizza il patrocinio
dell’Associazione, l’uso esterno e la concessione del logo
dell’Associazione ad Enti pubblici e privati, persone fisiche ed
altre associazioni.
Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.Lgs. 117/2017, il potere di
rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale,
salvo limitazioni che dovranno essere iscritte nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore, ai fini della opponibilità ai
terzi, quando sarà reso operativo.
Delle riunioni, discussioni e deliberazioni del Consiglio
Direttivo, nonché delle sostituzioni dei Consiglieri vacanti è
redatto apposito verbale, anche in forma riassuntiva, dal
Segretario oppure da un componente del Consiglio Direttivo
appositamente nominato come Segretario facente funzione, che
viene sottoscritto dal Presidente (o da chi ne fa le veci) e dal
medesimo verbalizzante e approvato di volta in volta dal
Consiglio stesso, conservato presso la sede dell’Associazione e
consultabile in libera visione, senza formalità, da tutti i Soci
sia presso la sede sociale che mediante l’utilizzazione di
sistemi informatici. Al verbale possono essere allegati
documenti.
Il verbale con gli eventuali allegati documenti viene, per
conoscenza, inviato in copia digitale ai Soci che abbiano
indicato un recapito informatico e consegnato in copia cartacea
a chiunque dei Soci ne faccia richiesta.
ART. 17 - (Il
Presidente e il Vice Presidente)
Il Presidente e il Vice Presidente della Pro Loco vengono
eletti dall’Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto
e a maggioranza assoluta, secondo le disposizioni regolate
dall’art. 14 dello Statuto.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella conduzione
generale dell’Associazione e lo sostituisce in ogni sua
attribuzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per lo
stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Possono
essere riconfermati solo per un altro mandato.
La carica è gratuita e cessa per scadenza del mandato, per
impedimento definitivo, per dimissioni volontarie, per eventuale
revoca per gravi motivi, per il caso sia compromessa la
funzionalità del Consiglio Direttivo, per dimissioni della metà
più 11
uno dei membri del Consiglio Direttivo, sia contemporanee che
progressive rispetto alla data della nomina ovvero per ogni
altra causa di esclusione prevista dallo Statuto. In tali casi,
l’Assemblea dei Soci dichiarerà decaduto il Presidente e
l’intero Consiglio Direttivo con deliberazione presa a scrutinio
segreto e a maggioranza dei presenti e provvederà a indire nuove
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
Almeno un mese prima della scadenza naturale del mandato, il
Presidente convoca l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo
Presidente e degli altri organi sociali. Negli altri casi il
Presidente convoca l’Assemblea entro un mese dal verificarsi
dell’evento.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione a
tutti gli effetti, la rappresenta nei rapporti interni e in
quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie
tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno, convoca e
presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, sia in
caso di convocazioni ordinarie che di quelle straordinarie,
promuove, coordina e dirige l’attività dell’Associazione e ha la
responsabilità dell’amministrazione, anche contabile,
dell’Associazione. Può, in caso di urgenza, deliberare su
argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella
successiva riunione da parte del Consiglio medesimo.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base
delle direttive degli organi associativi, riferendo al Consiglio
Direttivo in merito all’attività compiuta. E’ facoltà del
Presidente, udito il Consiglio Direttivo, di nominare apposite
Commissioni per provvedere all’organizzazione delle
manifestazioni e delle attività previste dal presente Statuto.
Tali Commissioni saranno composte da Soci o persone che abbiano
spiccate capacità per gli eventi che si intendono promuovere o
per settori e tematiche specifiche inerenti le finalità
dell’Associazione e di esse farà parte un Consigliere.
Il Presidente è assistito dal Segretario sia al Consiglio
Direttivo che all’Assemblea dei Soci.
Al Presidente, al Vice Presidente e al Presidente facente
funzione si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del
Codice Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema
di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di
interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter
del Codice Civile, richiamato dall’art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e
l’art. 21 comma 1 del Codice Civile.
ART. 18 - (Il
Segretario, il Tesoriere, il Responsabile della promozione e del
tesseramento, l’Addetto stampa, propaganda e pubbliche relazioni
e l’Ufficio Legale)
Il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile della
promozione e del tesseramento, l’Addetto stampa, propaganda e
pubbliche relazioni e il rappresentante dell’Ufficio Legale sono
scelti fra i membri del Consiglio Direttivo oppure tra i Soci,
anche Benemeriti e Onorari e sono nominati, anche su proposta
dell’Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo a scrutinio
segreto e a maggioranza dei presenti.
Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assolte
da un unico Socio o Consigliere, anche Benemerito e Onorario. Le
suddette funzioni possono, altresì, essere cumulate con quelle
di Responsabile della promozione e del tesseramento e di Addetto
stampa, propaganda e pubbliche relazioni, che potranno essere
assegnate a qualsiasi Socio o Consigliere, anche Benemerito e
Onorario.
Il Segretario assiste il Presidente sia al Consiglio Direttivo
che all’Assemblea dei Soci, redige i verbali delle relative
riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante
la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle
deliberazioni e provvede al normale funzionamento
dell’Associazione. In particolare, compila i bilanci preventivi
e consuntivi (fatte salve le competenze del Tesoriere e degli
organi di cui agli artt. 30 e 31 dello Statuto), custodisce il
patrimonio sociale e i libri sociali tenuti dal Consiglio
Direttivo, provvede al pagamento per gli atti amministrativi,
funge da tesoriere (in caso non venga nominato a parte).
Per il Segretario e il Tesoriere può essere stabilita
retribuzione, qualora le disponibilità finanziarie
dell’Associazione lo consentano, purché nei modi previsti dalle
leggi vigenti e nei limiti di cui agli artt. 16, 17 e 36 del
D.Lgs. 117/2017, in tema di lavoro negli Enti del Terzo settore,
volontariato e risorse umane, nonché dell’art. 8 in tema di
divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili. L’azione
del Segretario potrà essere sostenuta da uno o più
collaboratori, anche esterni all’Associazione, di nomina del
Consiglio Direttivo, qualora i mezzi finanziari lo consentano. I
collaboratori del Segretario, se esterni all’Associazione,
possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con
diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
Il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile della promozione e
del tesseramento sono responsabili per gli atti di loro
competenza. Il Segretario e il Tesoriere sono responsabili, in
base alle loro specifiche attribuzioni, della tenuta dei
registri e di idonea documentazione dalla quale risulta la
gestione economico-finanziaria della Pro Loco, nonché della
regolare tenuta dei libri sociali.
Il Tesoriere, se nominato separatamente rispetto al Segretario,
svolge le mansioni in materia finanziaria, fiscale e contabile e
segue i movimenti contabili della Pro-Loco e le relative
registrazioni, fatte salve, in ogni caso, le competenze degli
organi di cui agli artt. 30 e 31 dello Statuto.
Il Responsabile della promozione e del tesseramento collabora
con il Segretario, provvede alla riscossione delle quote
associative, cura il tesseramento dei Soci e l’organizzazione
della vita interna dell’Associazione.
L’Addetto stampa, propaganda e pubbliche relazioni cura i
rapporti con gli Enti pubblici, privati e religiosi, le
Associazioni e gli altri Enti del Terzo Settore, le formazioni
culturali, sociali, economiche, sindacali e religiose, nonché le
forze politiche democratiche e cura la comunicazione delle
attività e degli eventi della Pro Loco, sia a mezzo di
comunicati stampa che mediante informazioni al pubblico tramite
l’utilizzazione di sistemi tradizionali e/o di sistemi
informatici.
Il soggetto che riveste il ruolo di Ufficio Legale viene
nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e deve possedere
la qualifica di Avvocato iscritto all’Albo tenuto presso il
Consiglio dell’Ordine. Qualora nessuno dei componenti del
Consiglio Direttivo rivesta la detta qualifica, il responsabile
dell’Ufficio Legale può essere individuato tra i Soci ovvero può
essere nominato un soggetto esterno. In questi ultimi due casi,
il responsabile avrà diritto di partecipare e intervenire alle
riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, ma
senza diritto di voto. L’Ufficio Legale, nell’adempimento delle
funzioni sue proprie, agisce in totale autonomia e il
responsabile può avvalersi anche di collaboratori esterni di sua
fiducia. L’assegnazione degli incarichi legali e l’attribuzione
del compenso sono regolati dalla normativa e dalla tariffazione
previste per gli Avvocati.
In caso di decadenza, di impedimento definitivo, dimissioni o di
ogni altra ipotesi di esclusione prevista dallo Statuto, il
Segretario, il Tesoriere, il Responsabile della promozione e del
tesseramento, l’Addetto stampa, propaganda e pubbliche relazioni
e il rappresentante dell’Ufficio Legale verranno dichiarati
decaduti dal Consiglio Direttivo che potrà provvedere alla loro
nuova elezione fra i componenti del medesimo o fra i Soci, anche
Benemeriti e Onorari, oppure indire nuove elezioni, secondo i
criteri indicati nell’art. 16 comma 24 lettere a) e b) dello
Statuto.
Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice
Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di
incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di
interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter
del Codice Civile, richiamato dall’art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e
l’art. 21 comma 1 del Codice Civile.
ART. 19 -
(L’organo di controllo: il Collegio dei Sindaci)
Il Collegio dei Sindaci viene costituito alla verificazione
dei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due
supplenti che vengono eletti a votazione segreta dall’Assemblea
dei Soci a maggioranza dei presenti. L’Assemblea dei Soci elegge
il Presidente del Collegio dei Sindaci a scrutinio segreto e a
maggioranza dei presenti.
Il loro mandato mantiene la stessa durata del Consiglio
Direttivo e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci:
-
vigila
sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione;
-
vigila
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento;
-
esercita
compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
-
attesta che il
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee
guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto;
-
tiene in
custodia il proprio libro delle adunanze e delle
deliberazioni.
Il componente del Collegio dei Sindaci può in qualsiasi momento
procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
I membri del Collegio dei Sindaci sono obbligatoriamente
invitati alle sedute del Consiglio Direttivo e possono esprimere
la loro opinione sugli argomenti all’ordine del giorno,
soprattutto quando vengano esaminate questioni amministrative e
contabili e hanno facoltà di proporre mozioni da inserire a
verbale. In ogni caso, hanno diritto di intervenire, ma non
hanno diritto di voto.
Qualora non sia possibile provvedere alle sostituzioni, il
Presidente della Pro Loco indirà nuove elezioni per il rinnovo
dell’intero Collegio.
Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2397 e seguenti
del Codice Civile.
Si applicano, sempre in quanto compatibili, l'art. 2382 del
Codice Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema
di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.
ART. 20 -
(L’organo di revisione: il Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene costituito alla
verificazione dei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi e due supplenti che vengono eletti a votazione segreta
dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti. L’Assemblea
dei Soci elegge il Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti a scutinio segreto e a maggioranza dei presenti.
Il loro mandato mantiene la stessa durata del Consiglio
Direttivo e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare
periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la
contabilità sociale, riferendone all’Assemblea dei Soci. In
particolare, effettua la revisione almeno semestrale della
contabilità, esercitando sulla stessa una sorveglianza attiva,
controllando le spese, i versamenti e i movimenti presso gli
Istituti di Credito, proponendo al Segretario i provvedimenti
per migliorare la tenuta amministrativa e segnalando eventuali
carenze, redige una relazione annuale del proprio operato da
allegare al bilancio consuntivo e tiene in custodia il proprio
libro delle adunanze e delle deliberazioni.
Il componente del Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento
procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
I revisori sono obbligatoriamente invitati alle sedute del
Consiglio Direttivo e possono esprimere la loro opinione sugli
argomenti all’ordine del giorno, soprattutto quando vengano
esaminate questioni amministrative e contabili e hanno facoltà
di proporre mozioni da inserire a verbale. In ogni caso, hanno
diritto di intervenire, ma non hanno diritto di voto.
Qualora non sia possibile provvedere alle sostituzioni, il
Presidente della Pro Loco indirà nuove elezioni per il rinnovo
dell’intero Collegio.
Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2397 e seguenti
del Codice Civile.
Si applicano, sempre in quanto compatibili, l'art. 2382 del
Codice Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema
di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.
ART. 21 - (Il
Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi
e due supplenti che vengono eletti a votazione segreta
dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti. L’Assemblea
dei Soci elegge il Presidente del Collegio dei Probiviri a
scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti.
Il loro mandato mantiene la stessa durata del Consiglio
Direttivo e sono rieleggibili.
I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle
norme statutarie e regolamentari e di giudicare nel caso di
controversia fra i Soci.
Il Collegio dei Probiviri, se costituito, emette provvedimenti
disciplinari e adotta le relative sanzioni nei confronti degli
iscritti ai sensi del presente articolo e dell’art. 22 dello
Statuto e decide nei modi e nelle ipotesi di cui all’art. 10
comma 2 dello Statuto.
La procedura dinanzi al Collegio dei Probiviri è promossa su
reclamo scritto motivato e documentato di qualsiasi Socio,
depositato senza formalità, a sua scelta, sia con modalità
cartacea che informatica e indirizzato al Collegio.
L’interessato deve essere convocato per essere sentito e in caso
di rifiuto o di assenza ingiustificata, il Collegio delibera in
sua assenza.
La pronuncia deve essere emessa entro e non oltre sessanta
giorni dalla data del deferimento della questione al Collegio.
Ogni sanzione è decisa dai componenti del Collegio a maggioranza
dei presenti, in prima o in seconda convocazione.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo sospendere da ogni attività
dell’Associazione l’iscritto nei confronti del quale sia
pendente un procedimento davanti al Collegio dei Probiviri.
Avverso il giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri è
ammesso ricorso all’Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla
comunicazione della pronuncia all’interessato, a pena di
decadenza. Essa delibererà a maggioranza dei presenti entro e
non oltre sessanta giorni dalla data del deferimento della
questione all’Assemblea stessa.
Avverso il giudizio espresso dall’Assemblea dei Soci è ammesso
ulteriore ricorso al Collegio dei Probiviri del Comitato
Regionale U.N.P.L.I. entro trenta giorni dalla comunicazione
della pronuncia all’interessato, a pena di decadenza. Detto
Collegio deciderà ai sensi delle norme dello Statuto Regionale
U.N.P.L.I.
In caso non fosse costituito il Collegio dei Probiviri, la sua
competenza è attribuita, in primo e in secondo grado,
all’Assemblea dei Soci o ad altro organo eletto dalla medesima.
Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi da 4 a 9 del presente articolo. All’esito del
procedimento, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri del
Comitato Regionale U.N.P.L.I.
In ogni caso, sono fatte salve, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.
117/2017, le eventuali funzioni specifiche attribuite
all’Assemblea dei Soci e di quelle attribuite al Collegio dei
Sindaci e al Collegio dei Revisori dei Conti, se costituiti,
nonché le disposizioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs.
117/2017 in tema di conflitto di interessi, responsabilità e
denunzia al Tribunale e ai componenti dell’organo di controllo.
Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie
straordinarie e particolari che non è in grado di decidere
autonomamente al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale
U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale
U.N.P.L.I.
Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice
Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di
incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.
ART. 22 -
(Sanzioni disciplinari e responsabilità degli amministratori)
L’iscritto che viene meno ai suoi doveri di membro
dell’Associazione è sottoposto, a seconda della gravità del
caso, alle seguenti sanzioni disciplinari, che dovranno essere
motivate:
a) il richiamo;
b) la censura;
c) la destituzione dalla carica di cui fosse investito;
d) l’espulsione dall’Associazione.
L’espulsione produce lo stesso effetto della radiazione e
dell’esclusione, ai fini della ricorribilità all’Autorità
Giudiziaria, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del Codice Civile e
dell’art. 10 comma 3 dello Statuto.
Nei confronti degli amministratori, si applicano gli artt. 27,
28 e 29 del D.Lgs. 117/2017 (e relativa normativa richiamata) in
tema di conflitto di interessi, responsabilità e denunzia al
Tribunale e ai componenti dell’organo di controllo e normativa
richiamata, in quanto compatibile (artt. 2392, 2393, 2393-bis,
2394, 2394-bis, 2395, 2396, 2407, 2408 comma 2, 2409 e
2475-ter del Codice Civile e art. 15 del D.Lgs. 39/2010),
nonché gli artt. 18, 21 comma 1 e 22 del Codice Civile.
ART. 23 - (Il
Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari)
Il Presidente e i Consiglieri Onorari possono essere
nominati dall’Assemblea dei Soci a votazione segreta e a
maggioranza dei presenti per eccezionali meriti acquisiti in
attività a favore della Pro Loco.
Essi godono dei diritti di partecipazione ed intervento e del
diritto di elettorato attivo e passivo.
Al Presidente e Consiglieri Onorari possono essere affidati dal
Consiglio Direttivo compiti, nonché incarichi di rappresentanza
e di eventuali contatti con altri Enti pubblici e privati e
altre associazioni, fermo restando che gli eventuali atti ad
efficacia esterna vengono adottati dagli organi competenti.
Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice
Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di
incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di
interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter
del Codice Civile, richiamato dall’art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e
l’art. 21 comma 1 del Codice Civile.
ART. 24 - (Il
Commissario Straordinario)
Il Comitato Regionale U.N.P.L.I può decidere il
commissariamento della Pro Loco, con correlativa nomina del
Commissario Straordinario:
a) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del
Consiglio Direttivo;
b) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale U.N.P.L.I.
Entro tre mesi dalla dichiarazione di commissariamento, viene
convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo
Presidente, del Consiglio Direttivo e delle altre cariche
sociali.
Il Commissario Straordinario svolge funzioni di ordinaria
amministrazione e non possono essere disposti nuovi impegni di
spesa, ma solamente quelli già programmati e finanziariamente
coperti.
Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice
Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di
incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di
interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter
del Codice Civile, richiamato dall’art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e
l’art. 21 comma 1 del Codice Civile.
ART. 25 -
(Risorse economiche, patrimonio dell’Associazione, libri sociali
e documenti contabili)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote associative annuali;
-
contributi
pubblici e privati;
-
contributi
dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
-
erogazioni
liberali dei Soci e di terzi;
-
eredità,
donazioni, legati e lasciti testamentari;
-
proventi di
gestione di attività e/o di iniziative permanenti od
occasionali;
-
entrate
derivanti da iniziative promozionali (anche occasionali)
finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni;
proventi delle cessioni (anche occasionali) di beni e
servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento
di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
-
entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-
rendite
patrimoniali;
attività di raccolta fondi, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
117/2017;
-
rimborsi da
convenzioni;
-
altre entrate
compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di
promozione sociale;
-
ogni altra
entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il patrimonio della Pro Loco è costituito da beni mobili ed
immobili, ricavi, rendite, proventi, valori ed entrate comunque
denominate che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi
altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione e
siano utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai
fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere
trascritto in apposito registro degli inventari.
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
-
il libro degli
associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
-
il libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dei
Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio
Direttivo;
-
il libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria
dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio
Direttivo;
-
il registro dei
volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
-
il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
tenuto a cura dello stesso organo;
-
il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci e
del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsti), tenuto a
cura degli stessi organi;
-
il libro delle
adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi
associativi (se previsti), tenuti a cura dell’organo cui si
riferiscono.
La contabilità si esplica attraverso il libro cassa, delibere,
bilanci e/o rendiconti (e relativa documentazione ad essi
allegata), mandati e reversali o documenti comunque denominati
e, in ogni caso, in conformità a quanto stabilito dagli artt. da
13 a 15 del D.Lgs. 117/2017 e dagli artt. da 79 a 89 del
medesimo decreto in tema fiscale, in quanto compatibili con la
natura di Associazione di Promozione Sociale, nonché dalle
relative norme di attuazione.
ART. 26 -
(Obbligo di utilizzo del patrimonio e divieto di distribuzione
degli utili)
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs.117/2017, tutte le entrate e
le spese sono utilizzate per il raggiungimento delle finalità
della Pro Loco. In particolare, l’Associazione ha l’obbligo di
utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi ed entrate comunque denominate, nonché gli
utili o gli avanzi di gestione, per lo svolgimento delle
attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs.
117/2017, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
i proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, volontari,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
ART. 27 -
(Bilancio di esercizio)
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e
decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Essi sono
redatti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e degli artt.
da 79 a 89 del medesimo decreto in tema fiscale, in quanto
compatibili con la natura di Associazione di Promozione Sociale,
nonché ai sensi delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo (fatte salve
le competenze degli organi di cui agli artt. 30 e 31 dello
Statuto) e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio (ossia entro il 30 aprile di ogni anno) e, quando sia
previsto e, in generale, al ricorrere delle condizioni di legge,
depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
in conformità alle disposizioni vigenti.
Il bilancio con la documentazione allegata (compreso il
rendiconto economico finanziario annuale o documento comunque
denominato) devono essere depositati in forma cartacea e/o
digitale presso la sede dell’associazione, entro i 15 giorni
precedenti la seduta dell’Assemblea. I Soci hanno diritto di
consultare qualsiasi documentazione contabile ed estrarne copia,
previa presentazione di istanza scritta, anche in modalità
informatica e senza particolari formalità.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice
Civile in materia di bilancio.
E’ fatta salva la disposizione di cui all’art. 13 comma 6 del
D.Lgs. 117/2017, con riferimento alle attività secondarie e
strumentali. In particolare, il Consiglio Direttivo documenta il
carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui
all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e art. 6 comma 3 dello Statuto, a
seconda dei casi, nella relazione di missione o in
un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
integrativa al bilancio.
La Pro Loco, aderendo all’U.N.P.L.I., si obbliga ad inviare,
entro il 30 giugno di ogni anno, copia della relazione del
Presidente, del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo
ai Comitati Provinciale e Regionale U.N.P.L.I., fatte salve le
comunicazioni obbligatorie per legge o per regolamenti o
Statuti, presso Enti pubblici e privati, da farsi nei tempi e
nei modi previsti.
ART. 28 -
(Bilancio sociale e informativa sociale)
L’Associazione, in caso di ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, deve
depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
e pubblicare nel proprio sito Internet il bilancio sociale
redatto secondo linee guida adottate con Decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali e tenendo conto, tra gli
altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle
dimensioni dell’Associazione, anche ai fini della valutazione
dell’impatto sociale delle attività svolte.
L’Associazione, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate superiori a centomila euro annui, deve in
ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio
sito Internet o nel sito Internet della rete associativa di cui
all’art. 41 del D.Lgs. 117/2017 cui aderisca, gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Le predette disposizioni trovano applicazione al verificarsi dei
presupposti indicati nell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Si
applicano, in quanto compatibili, anche le disposizioni
dell’art. 27 dello Statuto e i relativi richiami normativi.
ART. 29 -
(Personale retribuito)
La Pro Loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura legalmente
riconosciuta, anche dei propri associati, solo quando ciò sia
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse
generale e al perseguimento delle finalità statutarie e, in ogni
caso, nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 16, 17 e 36
del D.Lgs. 117/2017, in tema di lavoro negli Enti del Terzo
settore, volontariato e risorse umane, nonché dall’art. 8 in
tema di divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.
I rapporti tra la Pro Loco e il personale retribuito sono
disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dall’eventuale
apposito Regolamento adottato dall’Associazione.
Si richiama l’art. 9 dello Statuto, con riferimento
all’incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero ogni
altra forma legalmente riconosciuta di rapporto di lavoro
retribuito, secondo quanto stabilito dall’art. 17 comma 5 del
D.Lgs. 117/2017.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 117/2017, il
numero dei lavoratori impiegati nelle attività della Pro Loco
non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei
volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
ART. 30 -
(Assicurazione dei volontari e di altre cariche)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono
assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità
civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
Al fine di essere tutelati con maggiore copertura assicurativa,
oltre ai membri del Consiglio Direttivo della Pro Loco, anche i
dirigenti delle associazioni iscritte alla Pro Loco quali Socie
Sostenitrici saranno dotati di tessera socio con bollino polizza
infortuni od altra forma assicurativa della medesima copertura.
ART. 31 -
(Scioglimento, devoluzione del patrimonio, trasformazione,
fusione e scissione)
L’Associazione si estingue ai sensi dell’art. 27 del Codice
Civile e si procede allo scioglimento quando lo scopo è stato
raggiunto o è divenuto impossibile, quando tutti gli associati
siano venuti a mancare e in tutti gli altri casi che possano
arrecare turbamento e nocumento alla vita associativa.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione viene deciso soltanto
dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 14
dello Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto,
salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti
del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del
D.Lgs. 117/2017.
La trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione,
ai sensi dell’art. 42-bis del Codice Civile e correlata
normativa richiamata, viene deliberata dall’assemblea
straordinaria con le modalità di cui all’art. 14 dello Statuto.
ART. 32 -
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente
Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice
Civile e relative disposizioni di attuazione, quelle del D.Lgs.
117/2017 e delle relative disposizioni, anche regolamentari, di
attuazione, le leggi e i regolamenti nazionali e regionali
vigenti in materia, la normativa degli Enti Locali vigente in
materia e i princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
I richiami normativi presenti nello Statuto si intendono
effettuati fatte salve le eventuali successive modificazioni che
possano intervenire sulle disposizioni richiamate.
Le modifiche al presente Statuto, salvo contraria disposizione
di legge, non richiedono necessariamente la forma dell’atto
pubblico.
In caso di modifiche normative che non importino necessariamente
le modifiche dello Statuto o dell’Atto Costitutivo, ma che si
pongano in contrasto insanabile con essi, le prime prevarranno
su questi ultimi. 17
Per ogni altra controversia non risolvibile ai sensi degli artt.
10 e 21 dello Statuto, è competente l’autorità giurisdizionale
individuata secondo le leggi civili, penali e amministrative.
Nelle cause civili il Foro competente è quello di Urbino, previo
esperimento del tentativo di conciliazione presso l’Organismo di
Mediazione Forense di Urbino.