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Mario Agnoli:  Giurisprudenza e Amministrazione
La partecipazione amministrativa

 

 


La Vita p. 6     n° 18         10 Maggio 2015

Con questo periodico Mario Agnoli ha collaborato per oltre un decennio

  

Il metodo elettorale politico

di Mario Agnoli

La individuazione delle proposte di legge, i disegni di legge,   decreti-legge, e le stesse leggi è ormai rimessa alla cognizione non con la denominazione giuridica, ma con quel­la del presentatore o di nomi strani, in ogni stadio procedurale sino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ad esempio, la legge n. 56/2014, riguardante anche il riassetto delle “nuove” province è conosciuta come leggeDelrio”, nel mentre le riforme, in itinere, riguardanti il metodo elettorale politico, sono conosciute con i nomi “Mattarellum”, “ Porcellum”, e, da ultimo “Italicum”.

Su questo ultimo metodo s’intende sviluppare questo intervento, peraltro osservando che la Camera del Senato ha il giorno 27gennaio scorso approvato il nuovo metodo elettorale politico, nel mentre si dovrà attendere l'approvazione da parte dell’altro ramo del Parlamento; al riguardo si sostiene che non vi saranno modifiche al testo licenziato dal Senato.

La stampa, la radio e la televisione hanno reso noto il testo di legge approvato dal Senato, in particolare hanno evidenziato come nel frattempo si siano formate nuove indicazioni riguardanti la modifica del testo di riforma licenziato dal Senato, nel senso:

-   di aumentare la soglia premiante dal 37% al 40% dei voti al fine di permettere a una coalizione politica di ottenere il premio di maggioranza senza dover ricorrere al ballottaggio tra i due partiti più votati:

-   di fissare lo sbarramento al 3%, anziché al 4,5%, pertanto potranno accedere alla ripartizione alle liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3% dei voti validi;

-   di stabilire il nuovo impianto n 100 collegi plurinominali e capilista bloccati. L’assegnazione dei seggi della Camera ha luogo mediante la proiezione delle percentuali di voti ottenuti dai partiti a livello nazionale su 100 collegi;

-  di stabilire l’alternanza uomo-donna, nel senso che le liste devono essere composte in modo da consentire l’alternanza tra uomo e donna. In ogni circoscrizione (Regione) i capilista di un sesso non devono superare il 60% del totale. Nel mentre nella votazione, nel caso in cui s’intenda scegliere di indicare due preferenze, una deve essere data a un uomo e una a una donna.

-  di stabilire che un candidato possa presentarsi in più collegi sino al mas­simo di dieci.

Senza entrare nel merito di queste scelte, si osserva:

-  che la introduzione del ballottaggio comporta un cambiamento notevole del sistema elettorale;

-  che la Carta Costituzionale non prevede una disciplina sul metodo per l’elezione della Camera dei Deputati, rimettendo, implicitamente, al Parlamento la competenza, in via ordinaria, della scelta del metodo elettorale e che, anche in relazione a indirizzi della dottrina giuridica e della giurisprudenza, la insistenza per una soluzione maggioritaria risulterebbe in contrasto con i diritti dei cittadini;

-   infine, che la stessa Carta Costituzionale attribuisce al cittadino diritti (di supremazia, di parità, ecc.) a cui il legislatore è tenuto al rispetto.

Da notare, infine, che alla data del 14 marzo 2015, il testo approvato dal Senato è attualmente all’esame dell’aula, essendo stato approvato in sede referente dall’apposita commissione della Camera dei Deputati.

Nel frattempo, sono insorte perplessità in ordine a una sua conferma definitiva alla Camera stessa, da parte della minoranza.

 

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