Mario Agnoli:
Giurisprudenza e
Amministrazione |
Collana Editoriale ANCI 101 Casa Editrice C.E.L. Via Don A. Mazzucottelli, 4-6/A 24020 GORLE (BG) Tel. 035 / 4237411 r.a. - Fax 035 / 299416 Giugno 1998
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INTRODUZIONE La legge sulla tutela della riservatezza dell ’individuo trae la sua prevalente motivazione dalla direttiva approvata dal Parlamen- to europeo e dal Consiglio il 24 ottobre .1995, relativa alla “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. La nuova normativa sulla tutela della privacy è anche carat- terizzata dall’uso di termini “tipici”, provvisti cioè di specifiche de- finizioni. La preliminare conoscenza di queste definizioni è impor- tante anche ai fini della certezza giuridica. Con il regolamento comunale sulla privacy s ’intende discipli- nare l’applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e modifi- che in prosieguo apportate, con particolare riferimento al tratta- mento dei dati personali di cui l’Ente ha la manipolazione per esi- genze istituzionali. Ma il regolamento ipotizza il qualificato ingresso funzionale di soggetti appartenenti, normalmente, alla struttura, secondo le previsioni del regolamento comunale di organizzazione di cui al- l’art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Dal punto di vista della tecnica giuridica il regolamento pro- posto si consolida su posizioni convenzionali, con la retribuzione - tuttavia - dei caratteri propri della trasparenza e della funziona- lità. In tal senso: - non è ripetitivo rispetto alle materie che risultano già disciplina- te e regolamentate dalla legge; - è essenziale, nel senso che disciplina, in particolare, quegli aspetti nei quali si muovono la discrezionalità e l’opzione. Nel mentre rilascia all’intuizione dei responsabili l’assunzione d’ini- ziative che investono la qualità del prodotto. Alcuni Comuni sono dotati di strutture editoriali e di Servi- zi stampa per i quali incombe l’osservanza di determinate regole in materia dei trattamento dei dati personali. Questa disciplina è stata prevista mediante l’inserimento di un apposito articolato, collocato in calce al regolamento e previa annotazione. Anche nel caso d’incarichi professionali, a prescindere dalla loro natura, si dovrebbe individuare la compatibilità degli stessi ad essere ricompresi o meno nella disciplina regolamentare, ovvero che - autonomamente - richiedono un espresso richiamo, proprio come condizione negoziale. In relazione al deferimento della responsabilità in materia di trattamento di dati personali ad un responsabile, ciò non fa venire meno la responsabilità della Pubblica Amministrazione, la quale ha comunque l’obbligo non solo di delimitare le funzioni del re- sponsabile, ma anche di controllarne l’attività. Non va dimenticato che, nell ’individuazione del responsabile, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento comunale, devono essere considerate le qualità che deve disporre il soggetto come so- pra individuato, sia sotto il profilo dell ’esperienza che sotto quello della capacità e affidabilità riferite all’incarico. Giugno 1998
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