Mario Agnoli:
Giurisprudenza e
Amministrazione |
Primavera a Casera Razzo Foto di Giovanni De Dona Anno XXXVII Numero 2 Aprile 2014 RIVISTA BIMESTRALE di cultura ed attualità della Provincia di Belluno DIRETTORE RESPONSABILE Sergio Sacco
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pag. 5 Sergio Sacco - ABBONDANZA pag. 7 Giuseppe Sorge -1963 LA MONTAGNA CHE CAMBIA PRIMA E DOPO IL VAJONT: DALLA INVERNATE DELLA SOLLEDER AL BACINO DI DIGONERA (I) pag. 19 Cesaremaria Glori - LO STRANO CASO DE “LE NOZZE DI FIGARO” E DELLA SUA PATERNITÀ pag. 23 Stefano Bortoluzzi - MONSIGNOR SCALABRINI SCRIVE DIRETTAMENTE A CRISPI (II) pag. 29 Stefano Lorenzi - LA SITUAZIONE DELLE ISTITUZIONI REGOLIERE NEL BELLUNESE: VECCHI E NUOVI RUOLI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO SILVO- PASTORALE pag. 32 Mario Agnoli - GLI USI CIVICI - RIFLESSIONI pag. 33 Articolo redazionale - “MODA E FILI D’ORO IN CESARE VECELLIO” pag. 34 Cleonice Vecchione - CHIESE A PONTE NELLE ALPI: ' QUANTIN E COL DI CUGNAN pag. 42 Sergio Sacco - LA LINGUISTICA AMERICANA DALLE LINGUE MORENTI ALLE LINGUE POSSIBILI pag. 46 Michele Vello & Fabrizio Tonin - SULLA PALA DI SANTA LIBERA A SALZAN DI SANTA GIUSTINA pag. 49 Giuliano Dal Mas - ANTONIO CANOVA E GIOVANNI DE MIN: UN INCONTRO UMANO E ARTISTICO (I) pag. 54 Antonella Fornari - MONTE ROSSO (ROTECK, m 2390), IL MONTE PIANA DEL FRONTE TIROLESE pag. 57 Giorgio Soppelsa - E SE TORNASSIMO A RACCONTARE LA STORIA DI CELENTON? pag. 64 Franco Sirena - BELLUNO RACCONTA (XXI)
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Mario Agnoli Premessa “Gli usi civici, a motivo della loro formazione e dei loro riscontri patrimoniali, sociali e culturali, hanno assunto e conservano particolare interesse per i cittadini utenti che singolarmente ne hanno la titolarità e per le collettività dei cittadini, che ne sono unitariamente titolari.” Continua l’Agnoli nella introduzione al suo libro “ Gli usi civici” - Editrice CEL -2003 “Sono presenti nelle relative comunità interessate cognizioni, diritti e doveri derivanti da antiche investiture e rinnovati con riti e tradizioni, che ne contrassegnano profondamente la cultura”. Per quanto attiene alla disciplina normativa prevalente, mette conto richiamare la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e il regolamento di esecuzione di cui al R.D. 26 febbraio 1928, n. 322, nonché gli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, definita dallo stesso Agnoli nel libro “La Nuova legge sulla montagna “ Edizioni Noccioli - 1996 “ La Carta delle Genti montane”. La mancata approvazione della proposta di legge di riforma degli usi civici, più conosciuta dai lavori parlamentari come normativa quadro sulla disciplina degli usi civici, sarebbe da attribuire alla legge costituzionale numero 3 del 2001, con la quale sono state apportate modifiche al titolo V della Costituzione, per cui “ Questa innovazione comporta la revisione anche delle competenze in materia di usi civici, appunto in relazione ai nuovi principi sulla attribuzione delle competenze alle Regioni e ai Comuni, per cui si intendono tutte le funzioni con la sola esclusione di quelle riservate espressamente dalla suddetta legge costituzionale alla competenza esclusiva dello Stato”(sic in citata pubblicazione “Gli usi civici - pag.39). Infatti, al riguardo, mette conto evidenziare la presenza di interventi regionali di data recente in materia di usi civici, ancorché, per l’appunto, in mancanza di una legislazione quadro statuale. La tutela ambientale Il richiamo agli articoli 3 “Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro - silvo- pastorali” e 7 “Tutela ambientale” della legge 97/1994 “Nuove disposizioni per le zone montane” è quanto mai opportuno in particolare sul punto del duplice accostamento fra gli interventi statali e regionali anche in materia di riassetto idrogeologico dell’ambiente montano e quelli previsti dagli statuti regolieri anche sotto la forma di prestazioni degli utenti a tutela dell’ambiente. Le recenti e meno recenti sciagure dovute al dissesto idrogeologico sarebbero da legare anche all’allentamento degli interventi di manutenzione delle opere idraulico - forestali e al mancato rispetto dei vincoli urbanistici e ambientali. I vincoli speciali Le recenti e meno recenti disposizioni di legge in materia di vincoli paesaggistici, ambientali, artistici, sismici, in funzione delle possibilità edilizie, ancorché di espressione specifica tuttavia non sembrano esclusive nel senso di precludere la esistenza di altri vincoli, previsti da leggi speciali. La fattispecie concreta porta a considerare l’aspetto relativo al vincolo di destinazione dei beni soggetti ad uso civico. Si sostiene che sarebbero, in un certo senso, venuti meno i presupposti economici a sostegno di questi diritti: da mettere in relazione alle nuove esigenze socio — economiche, al mutamento della economia agricola. Queste tesi, ovviamente basate su valutazioni macro- economiche, non sono da condividere: infatti, pur avuto riguardo dello sviluppo della economia contemporanea, anche mediante l’insediamento di piccole industrie nelle località in cui esistono aree agricole sottoposte a vincolo di uso civico, l’uso civico continua a essere un elemento di rilevante interesse economico per le comunità locali aventi titolo di godimento. Questi beni sono per natura inalienabili e imprescrittibili: appunto per tale loro condizione costituiscono un vincolo alla edificazione. Come tutti i vincoli, anche il vincolo di uso civico può essere sottoposto a rimozione, ma questo comporta l’osservanza di determinate procedure, ovviamente preliminari. In ogni caso mette conto considerare che i diritti di uso civico sono alPintemo di antiche forme di economia prevalentemente agricola e che nonostante lo sviluppo della società non possono essere oggetto d’interventi anche legislativi per modificare tale loro natura. Per quanto attiene allo sviluppo della giurisprudenza recente si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla seguente ordinanza in materia di espropriazione per opere militari di terreni assoggettati a regime demaniale. Viene quindi richiamata l’ordinanza 12-13 aprile 2010 n. 135, della Corte costituzionale con la quale è dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità posta dal Commissario regionale per gli usi civici della Regione autonoma Sardegna su questione afferente all’oggetto. Rileva il Giudice costituzionale che la controversia in relazione al giudizio principale risulta “avere propriamente ad oggetto la determinazione dell’attuale regime giuridico dei terreni d’uso civico oggetto della questione, sottoposti ad espropriazione in asserita carenza di un presupposto, e non l’illegittimità del relativo procedimento ablatorio, in quanto eventualmente derivata dall’illegittimità costituzionale delle disposizioni in riferimento”. In conclusione il Commissario per la liquidazione degli usi civici è tenuto, secondo la domanda, a definire il proprio giudizio in relazione alla disciplina prevista in materia di usi civici e sulla base delle regole proprie del sistema di riparto delle stesse competenze.
Conclusione Il criterio di fermare l’attenzione su argomenti tratti da una ricerca sommaria sul tema degli “usi civici”, anche in termini di prospettiva giuridica, indubbiamente è limitativo, nondimeno suscettibile di aprire ulteriori riflessioni. Mario Agnoli giurista, poeta e SCRITTORE.
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